Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Responsabilità verso l’erario

marco61

Utente
Buongiorno, nell’ottobre 2015 ho rilevato un’attività commerciale sulla quale pendevano debiti verso l’erario per tasse non pagate.
Quest’oggi ho saputo che sull’allora proprietaria di detta attività è in corso un’indagine da parte dell’agenzia delle entrate. Sono trascorsi 6 anni, posso ancora essere chiamato a rispondere delle pendenze all’epoca in capo a questa persona? Grazie.
 
Buongiorno, non sono espertissimo in materia ma ritengo dipenda dal contratto di acquisto dell'attività: in esso è specificato che ti sei accollato debiti e crediti?
 

marco61

Utente
Buongiorno, non sono espertissimo in materia ma ritengo dipenda dal contratto di acquisto dell'attività: in esso è specificato che ti sei accollato debiti e crediti?
Assolutamente no, però so che l’acquirente può essere chiamato a rispondere per i debiti tributari. Però sono trascorsi 6 anni e non ho mai ricevuto alcun avviso, chiedevo se sono trascorsi i tempi tecnici oltre i quali non posso più essere coinvolto.
 

catia71

Utente
si tratta di un acquisto di azienda? perché mi pare che la prescrizione in questo caso sia cinque anni e la responsabilità riguardi l'anno di cessione e i due precedenti, vero è che una responsabilità accessoria nel senso che prima aggrediscono comunque il patrimonio del cedente. Avevo letto invece che altre forme di rilevazione che non fossero l'acquisto comportassero una responsabilità più ampia però anch'io ho poca dimestichezza con l'argomento.
 

marco61

Utente
si tratta di un acquisto di azienda? perché mi pare che la prescrizione in questo caso sia cinque anni e la responsabilità riguardi l'anno di cessione e i due precedenti, vero è che una responsabilità accessoria nel senso che prima aggrediscono comunque il patrimonio del cedente. Avevo letto invece che altre forme di rilevazione che non fossero l'acquisto comportassero una responsabilità più ampia però anch'io ho poca dimestichezza con l'argomento.
Si, si tratta di acquisto d’azienda. Grazie.
 

marco61

Utente
Anche il commercialista che mi segue ritiene che trascorsi 5 anni dovrei stare tranquillo, ma non ne ha la certezza. Cercavo conferma da qualcuno che possa rassicurarmi senza avere dubbi.
 
La responsabilità tributaria del cessionario, nel caso di alienazione dell’azienda, è disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, che prevede la responsabilità solidale del cessionario con il cedente per il pagamento delle imposte e sanzioni riferite a violazioni commesse dal venditore nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento dell’azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data delle cessione. È, tuttavia, riconosciuto al cessionario il beneficio della preventiva escussione del cedente: qualora l’Erario non sia in grado di soddisfarsi sul patrimonio del cedente, potrà rivalersi sul cessionario d’azienda per il pagamento di debiti tributari (anche futuri), pure se questi non siano certi e determinati nell’ammontare al momento del trasferimento dell’azienda. In ogni caso, la responsabilità del cessionario non può eccedere il valore dell’azienda acquisita (o del ramo d’azienda), intendendosi per “valore” quello accertato dall’ufficio, ovvero, in mancanza di accertamento, al valore dichiarato dalle parti nell’atto di cessione. In ogni caso, per consentire al cessionario di avere uno stato dell’arte delle pendenze con l’Erario dell’azienda oggetto del trasferimento, l’art. 14, co. 3, del D.Lgs. 472/1997 prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione Finanziaria, territorialmente competente, il rilascio di un certificato da cui risulti l’esistenza di contestazioni in corso, nonché di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. In ogni caso, sia nell’ipotesi di esito negativo che in quella di mancata risposta alla richiesta entro i suddetti termini, il cessionario è pienamente liberato da qualsiasi responsabilità per i debiti tributari del cedente, purché la cessione dell’azienda non sia stata posta in essere in frode a crediti tributari: in tale eventualità, per effetto di quanto prescritto dall’art. 14, co. 4, del D.Lgs. 472/1997, le limitazioni alla responsabilità non hanno effetto nei confronti del cessionario.​
 

marco61

Utente
Grazie, queste sono informazioni di cui sono già al corrente. La mia domanda è: sono trascorsi 6 anni e non ho ricevuto nessuna notifica. Posso ancora essere coinvolto o sono trascorsi i termini? Grazie.
 
Alto