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Registro dichiarazioni d'intento

MELINA

Utente
Buongiorno, avrei bisogno di sapere le dichiarzioni d'intento ricevute devono essere obbligatoriamente registrate in un apposito registro, o possono essere annotate anche nel registro delle fatture emesse, perchè non riesco a trovare questo registro.Grazie Melina
:sun:
 
Buongiorno, avrei bisogno di sapere le dichiarzioni d'intento ricevute devono essere obbligatoriamente registrate in un apposito registro, o possono essere annotate anche nel registro delle fatture emesse, perchè non riesco a trovare questo registro.Grazie Melina
:sun:
Ciao Melina: le dichiarazioni di intento che il fornitore riceve dal cliente (esportatore) vanno annotate in apposito registro o nel registro iva vendite/corrispettivi. Ogni dichiarazione ha il n° cronologico dell'emittente (il cliente esportatore) e deve avere il n° di protocollo di registrazione appunto del fornitore. Di tali protocolli è opportuna la menzione sulla fattura di vendita emessa n/imp. iva. La Lettera di intento va poi comunicata telematicamente all'ADE mi sembra entro il 16 del mese successivo alla fattura emessa non imp. iva.
Io all'epoca ho acquistato da Buffetti un registro "protocollo corrispondenza" che ho adattato alla bisogna - credo che anche un foglio excel possa andare - bastano i dati del cliente esportatore - il titolo di esenzione/n.imp. iva e chiaramente la numerazione cronologica che ogni anno ricomincia daccapo.
Ciao - Gianni
 

studio01

Utente
Buongiorno, avrei bisogno di sapere le dichiarzioni d'intento ricevute devono essere obbligatoriamente registrate in un apposito registro, o possono essere annotate anche nel registro delle fatture emesse, perchè non riesco a trovare questo registro.Grazie Melina
:sun:
Sono d'accordo con Gianni1968 quasi su tutto nel senso che, se si tiene il registro delle dichiarazioni di intento non è necessario annotarle sul registro vendite, se non si tiene il registro (che non è più obbligatorio) allora si.
Le dichiarazioni d'intento ricevute vanno inviate all'agenzia delle entrate o entro il 16 del mese successivo alla fattura emessa non imponibile iva (nuova normativa) oppure si possono anche inviare, come si faceva una volta, entro il 16 del mese successivo alla ricezione delle dichiarazione d'intento.
Ciao!
 

AlexCr12

Utente
Sono d'accordo con Gianni1968 quasi su tutto nel senso che, se si tiene il registro delle dichiarazioni di intento non è necessario annotarle sul registro vendite, se non si tiene il registro (che non è più obbligatorio) allora si.
Le dichiarazioni d'intento ricevute vanno inviate all'agenzia delle entrate o entro il 16 del mese successivo alla fattura emessa non imponibile iva (nuova normativa) oppure si possono anche inviare, come si faceva una volta, entro il 16 del mese successivo alla ricezione delle dichiarazione d'intento.
Ciao!
Ritengo che il fornitore debba comunicare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento ricevute dagli esportatori abituali/clienti entro il termine della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale ricadono le operazioni attive compiute senza addebito dell'imposta.
La nuova normativa non mi pare che parli di comunicazione entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura senza applicazione dell'Iva.
Saluti.
 
Ritengo che il fornitore debba comunicare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento ricevute dagli esportatori abituali/clienti entro il termine della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale ricadono le operazioni attive compiute senza addebito dell'imposta.
La nuova normativa non mi pare che parli di comunicazione entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura senza applicazione dell'Iva.
Saluti.
Ciao Alex: hai ragione, giuste modifiche apportate con DL 16/12 dal 02/03/2012 la comunicazione va fatta entro il termine di liquidazione iva ove è presente la fattura "incriminata"; io ho contabilità iva mensile, ciò mi porta automaticamente a dire entro il 16 del mese successivo all'emissione del documento. Ben detto quindi.
Gianni
 

studio01

Utente
Ciao Alex: hai ragione, giuste modifiche apportate con DL 16/12 dal 02/03/2012 la comunicazione va fatta entro il termine di liquidazione iva ove è presente la fattura "incriminata"; io ho contabilità iva mensile, ciò mi porta automaticamente a dire entro il 16 del mese successivo all'emissione del documento. Ben detto quindi.
Gianni
Ciao Alex e Gianni,
dopo la modifica ad opera dell'art.2 comma 4 dl.16/2012, con altro decreto hanno deciso che si possono adottare tutti e due i metodi, quello vecchio e quello nuovo.
Purtroppo in questo momento non sono nella condizione di cercare quanto detto sopra, appena possibile lo farò.
Buona giornata
 

studio01

Utente
Rieccomi .... trovata Risoluzione ...
quello che dice Alex è sicuramente corretto ma c'è una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.82/E/2012 del 1° Agosto 2012 che dice che la comunicazione può essere inviata dal fornitore, cha ha ricevuto la dichiarazione d'intento, anche se nel mese o trimestre non ha emesso alcuna fattura non imponibile connessa con la dichiarazione d'intento ricevuta. Per alcuni clienti noi adottiamo quest'ultimo metodo perchè, conoscendo i soggetti, può capitare che non ci dicano quando hanno fatturato avvalendosi di dichiarazioni d'intento.
L'ho visto spiegato bene sulla circolare n.342 del 10.09.2012 della Lente sul fisco. Non so se si possa postare sul forum il pdf e non so nemmeno come si potrebbe fare in caso affermativo.
Ciao
 
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