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regime IVA istituti di credito e dispensa adempimenti ex art. 36 bis DPR 633/72

MARIA V

Utente
Salve, vorrei sapere se gli istituti di credito sono soggetti passivi IVA per alcuni o per tutti i servizi finanziari, compresi acquisti, importazioni, operazioni di collocamento titoli, trading, operazioni di conto corrente, ecc. da essi espletati, o se possono optare per la “dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti” di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, in tale ultimo caso, se vi rientrino tutti o alcuni servizi connessi alla raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme , e le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l’esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
La questione appare di non facile soluzione atteso che nel regime comunitario non vi è chiara disposizione normativa in merito, per cui diviene non agevole a chi scrive, comprendere se debba o meno essere corrisposta a favore della banca (società ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, facente parte di un Gruppo bancario all’interno del quale le è attribuito il ruolo di sub-holding rispetto alle società proprie controllate) l'IVA sulle competenze di giudizio liquidate in sentenza, nel caso in cui possa profilarsi l'ipotesi della dispensa prevista dall'art. 36 -bis del DPR 633/72 anche per i servizi finanziari, ovvero soccorra la previsione dell'art. 19 del Dpr. 633/72, in quanto ci si trovi in presenza di un soggetto passivo di imposta, titolare di partita IVA, e la vertenza inerisca l’esercizio della propria attività di impresa o professionale. In tal caso, infatti, l'istituto di credito vincitore ha titolo ad esercitare la detrazione dell’imposta stessa ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, e il soccombente non dovrà eseguire alcun rimborso Iva all ’Istituto di credito vittorioso , e dovrà corrispondere il solo importo delle spese legali liquidate; sarà viceversa la parte vincitrice a pagare l’Iva al proprio difensore per poi recuperarla in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale (cfr. Risoluzione n. 91/E della Direzione Generale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso tributario del 24.7.1998, la Circolare n. 203/E del 8.12.1994 e il parere consultivo n. 4322/1992 dell'Avvocatura Generale dello Stato).
Ringrazio anticipatamente per il riscontro.
 
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