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Reddito da cedolare secca

pino72

Utente
Salve, vorrei sapere se il reddito da cedolare secca produce un certo ammontare di detrazione, che potrà essere usata per scontare IRPEF prodotta ad esempio da reddito di altra locazione in regime ordinario. Grazie
 

Rocco

Utente
Salve, vorrei sapere se il reddito da cedolare secca produce un certo ammontare di detrazione, che potrà essere usata per scontare IRPEF prodotta ad esempio da reddito di altra locazione in regime ordinario. Grazie
Spiega meglio il concetto di "produzione di un certo ammnotare di detrazione"...cosa significa?
 

pino72

Utente
Spiega meglio il concetto di "produzione di un certo ammnotare di detrazione"...cosa significa?
Certo, cercherò di essere più chiaro.
Da una fonte leggo quanto segue:
"Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore anche per determinare le detrazioni per redditi da lavoro dipendente."
Personalmente ne deduco, in maniera più o meno corretta, che il reddito da cedolare secca (così come il reddito da lavoro dipendente) dà diritto ad una certa detrazione, opportunamente calcolabile, che può essere opportunamente utilizzata allo scopo di ridurre l'IRPEF.
 

Rocco

Utente
L'art. 3 c. 7 Dlgs 23/2011, il quale testualmente recita: "Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109."
Il possesso del reddito da CS, pertanto, non dà origine all'applicazione di nessuna detrazione intesa come beneficio fiscale ma, al contrario, va considerato nel reddito complessivo, dunque nella base imponibile (aumentandola) per la fruizione delle stesse.
Saluti.
 

pino72

Utente
L'art. 3 c. 7 Dlgs 23/2011, il quale testualmente recita: "Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109."
Il possesso del reddito da CS, pertanto, non dà origine all'applicazione di nessuna detrazione intesa come beneficio fiscale ma, al contrario, va considerato nel reddito complessivo, dunque nella base imponibile (aumentandola) per la fruizione delle stesse.
Saluti.
La materia fiscale non è quasi mai banale soprattutto per i non "addetti ai lavori" come me, quindi ti chiedo conferma di quello che hai scritto, da cui capisco che il reddito da CS forma base imponibile su cui poter applicare detrazioni, ad esempio da lavori di ristrutturazione, spese mediche ecc, ma non dal reddito di CS, giusto?
 

Rocco

Utente
La materia fiscale non è quasi mai banale soprattutto per i non "addetti ai lavori" come me, quindi ti chiedo conferma di quello che hai scritto, da cui capisco che il reddito da CS forma base imponibile su cui poter applicare detrazioni, ad esempio da lavori di ristrutturazione, spese mediche ecc, ma non dal reddito di CS, giusto?
Le detrazioni da te citate non vengono fruite in funzione di parametri reddituali per cui sono da escludere dal ragionamento.
Al contrario, il reddito da CS rileva ad es. nella determinazione della condizione di familiare fiscalmente a carico ai fini della fruizione della relativa detrazione.
Forse un esempio serve a chiarire meglio.
A) Coniuge che possiede solo reddito da lavoro dipendente di € 2.000: risulta fiscalmente a carico dell'altro coniuge e dunque quest'ultimo potrà fruire della detrazione per coniuge a carico.
B) Coniuge che possiede solo reddito da CS per € 2.000: idem come A)
C) Coniuge che possiede reddito di lavoro dipendente per € 2.000 e reddito da CS per € 2.000: in tal caso l'altro coniuge non potrà fruire della detrazione per coniuge a carico in quanto il reddito da CS, seppur non fa parte del reddito complessivo, va comunque considerato per stabilire se la soglia reddituale di 2.840,51 euro venga superata o meno. In questo caso tale soglia si intende superata considerato che vanno sommati entrambi i redditi (2000+2000).
Saluti.
 

pino72

Utente
Le detrazioni da te citate non vengono fruite in funzione di parametri reddituali per cui sono da escludere dal ragionamento.
Al contrario, il reddito da CS rileva ad es. nella determinazione della condizione di familiare fiscalmente a carico ai fini della fruizione della relativa detrazione.
Forse un esempio serve a chiarire meglio.
A) Coniuge che possiede solo reddito da lavoro dipendente di € 2.000: risulta fiscalmente a carico dell'altro coniuge e dunque quest'ultimo potrà fruire della detrazione per coniuge a carico.
B) Coniuge che possiede solo reddito da CS per € 2.000: idem come A)
C) Coniuge che possiede reddito di lavoro dipendente per € 2.000 e reddito da CS per € 2.000: in tal caso l'altro coniuge non potrà fruire della detrazione per coniuge a carico in quanto il reddito da CS, seppur non fa parte del reddito complessivo, va comunque considerato per stabilire se la soglia reddituale di 2.840,51 euro venga superata o meno. In questo caso tale soglia si intende superata considerato che vanno sommati entrambi i redditi (2000+2000).
Saluti.
Ok Rocco, chiaro. Grazie mille!
 
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