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redditi di partecipazione

E

enrico g.

Ospite
un socio non amministratore di una sas, la cui societá nel 2004 non ha redditi ma solo spese deve obbligatoriamente presentare unico con il quadro rh? aggiungo che lo stesso non ha redditi per i quali é obbligato alla presentazione né di unico né del 730.

ed il socio amministratore, invece?


grazie.
 
L

Luigia Lumia

Ospite
I soci di società devono obbligatoriamente presentare l'unico anche se negativo. è la qualità di socio che fa scattare l'obbligo e non quella di amministratore.....
 
F

Francesca

Ospite
A me non sembra che il socio sia obbligato alla presentazione dell'UNICO in assenza di reddito! Fa scattare l'obbligo dichiarativo non la qualità di socio bensì il possesso del reddito di partecipazione.
Diversamente dalla società, le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, in assenza di reddito, sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per me il quesito è abbastanza chiaro, riguarda il socio e non la società! Se così non fosse, non chiederebbe di sapere se deve obbligatoriamente presentare unico con il quadro rh e non lo riterrebbe escluso anche dalla presentazione del modello 730.
Francy
 
A

annamaria

Ospite
Re: X Francy redditi di partecipazione

Piccola Francy, vedo che se non devi attaccare Alberto ti impegni poco con lo studio e relative ricerche.
Impegnati di più non creare confusione ad Enrico, quindi corri a studiare.
;)
 
F

Francesca

Ospite
Re: X Annamaria. redditi di partecipazione

Toh! E da quando in qua tu t'interessi di cose molto più grandi di te! E dimmi, dimmi, cosa dovrei studiare!
Giacché ti trovi, perchè non ce la riporti tu qualche indicazione che statuisca che, in assenza di reddito, la persona fisica non obbligata alla tenuta di scritture contabili è, comunque, obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi?
E per dichiarare cosa? I barattolini di nutella? :)
Questo tuo messaggio l'ho già copiato ed appena possibile lo farò leggere a qualcuno.
Qualcuno a cui non avrai difficoltà a dirgli di andare a studiare...
bye
Francy
P.S. Nel frattempo, perché non te vai tu a studiare un po'? :)
 
M

michele1970

Ospite
Re: X Annamaria. redditi di partecipazione

mi sembri una bambina che deve fare un dispetto ..... eheheheheheh ... e far vedere che ha ragione lei per forza ......
 
F

Francesca

Ospite
Re: X Annamaria. redditi di partecipazione

Affinché tu possa studiare qualcosa anche sui soggetti obbligati e su quelli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ti trascrivo, qui di seguito, qualche "appunto".
Dopo che avrai letto, ci dirai
a quale categoria di soggetti appartiene una persona fisica, socio di una società di persone, che non ha conseguito alcun reddito e perché è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.


SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
Sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione dei redditi i seguenti soggetti che nel 2004 hanno conseguito redditi e che non rientrano nelle condizioni di esonero.

• i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche nel caso in cui non sia stato conseguito alcun reddito;

• i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2005 e/o CUD 2004), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite di oltre euro 10,33;

• i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e se non ricorrono le condizioni di esonero;

• i lavoratori dipendenti a cui sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2005 o CUD 2004);

• i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti ed altri addetti della casa);

• i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente, ad esclusione di quelli che non devono essere indicati in dichiarazione (ad esempio le indennità di fine rapporto) quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte;

• i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;

• lavoratori dipendenti e assimilati qualora le addizionali comunali e regionali all'Irpef non siano state trattenute o siano state trattenute in misura non corretta. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo da versare per ciascuna addizionale supera l'importo di euro 10,33.


Anche nel caso in cui non si è obbligati, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2004 o da acconti versati nello stesso anno.

Soggetti non obbligati alla presentazione
Si elencano di seguito le fattispecie in presenza delle quali non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione:

• redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00 (per la determinazione del limite del reddito non si deve considerare il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze);

• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, qualora sia stato chiesto all'ultimo datore di lavoro di effettuare il conguaglio tenendo conto dei redditi erogati anche dai precedenti sostituti;

• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

• un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

• solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più sostituti ma certificati dall'ultimo datore di lavoro che ha effettuato il conguaglio) e di fabbricati relativi esclusivamente al possesso dell'abitazione principale e alle eventuali pertinenze;

• solo redditi di fabbricati relativi esclusivamente all'abitazione principale e alle eventuali pertinenze;

• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);

• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28 interessi sui conti correnti bancari o postali);

• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).


E' da ricordare che i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili sono in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze e della deduzione prevista dall'art. 11 del TUIR, si determina un'imposta lorda che, dopo l'applicazione delle eventuali detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.

Dalla "piccola" Francy!
bye

[%sig%]
 
F

Francesca

Ospite
Re: X Michele. redditi di partecipazione

Un dispetto? :)
No, io avevo soltanto espresso il mio parere e sono stata invitata ad andare a studiare!
Solo che la "studiosa" non sa che io l'avevo studiato prima di lei! :)
Ciao
Francy
 
G

Gino x Francesca ed Alberto qu

Ospite
Re: X Annamaria. redditi di partecipazione

Ragazzi ma qui si può scrivere di tutto ed il contrario di tutto, se luigia lumia che è una delle fondatrici del forum scrive queste amenità.........;e trova una tale Annamaria che è una di quelle che scrive sempre sul Forum che conferma la tesi .....amena..... che devo dire Francè rassegnamoci!!!!!!!!
L'altro che ha scritto non lo menziono neppure perchè non ha capito la gravità delle affermazioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Spero solo che la Lumia non cancelli tutto almeno finchè Francesca non mi legge.
 
G

Gino x Francesca ed Alberto qu

Ospite
Re: X Annamaria. redditi di partecipazione

Ragazzi ma qui si può scrivere di tutto ed il contrario di tutto, se luigia lumia che è una delle fondatrici del forum scrive queste amenità.........;e trova una tale Annamaria che è una di quelle che scrive semprw sul Forum che conferma la tesi .....amena..... che devo dire Francè rassegnamoci!!!!!!!!
L'altro che ha scritto non lo menziono neppure perchè non ha capito la gravità delle affermazioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Spero solo che la Lumia non cancelli tutto almeno finchè Francesca non mi legge.
 
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