Riferimento: Reddiri diversi - Plusvalenze
In assenza di conguaglio di denaro, all'atto della divisione, non dovrebbe esseri plusvalenza.
Ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, costituiscono redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione".
Al fine di individuare il trattamento fiscale applicabile alla fattispecie esposta nel quesito, occorre stabilire se l'immobile ceduto possa ritenersi effettivamente acquisito per successione, ancorché inizialmente pervenuto in comunione e ottenuto solo a seguito dello scioglimento della stessa tramite divisione; in altri termini, occorre individuare la natura dell'atto di divisione.
Sotto il profilo civilistico, dottrina e giurisprudenza affermano la natura dichiarativa e retroattiva della divisione ereditaria.
In particolare, l'effetto dichiarativo-retroattivo della divisione trova fondamento nell'art. 757 c.c., in virtù del quale "ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti nella successione (...), e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari" (in tal senso, si vedano Cass. 29.3.2006 n. 7231 e, in dottrina, Bonilini G. "Divisione" in Digesto delle discipline privatistiche sez. civile, Vol. VI, UTET, Torino, 1994, p. 485).
Sulla base della citata disposizione, la Corte di Cassazione ha più volte affermato come ciascun condividente sia considerato titolare dei beni assegnatigli "ex tunc", ossia all'apertura della successione; ciò in quanto "la natura dichiarativa esclude che la divisione abbia anche efficacia traslativa, poiché l'atto che la dispone non comporta un effetto di trasferimento fra i condividenti nei rapporti reciproci, né fra la comunione che si scioglie e i condividenti, dal momento che il titolo di acquisto del singolo condividente è da farsi risalire non all'atto divisionale, ma all'originario titolo che ha costituito la situazione in comproprietà, sciolta poi con la divisione" (così, per tutte, Cass. 29.3.2006 n. 7231).
In senso conforme, in dottrina è stato affermato che "si ritiene che la divisione abbia efficacia dichiarativa essendo già, seppure in astratto, fissato quanto di spettanza di ciascun coerede; con l'assegnazione delle varie porzioni concrete non si realizza una vicenda traslativa, che è già avvenuta al momento dell'apertura della successione" (in tal senso, Gazzoni F. "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 513).
Di conseguenza, sembrerebbe possibile affermare che gli immobili siano pervenuti a titolo di successione, ancorché la stessa abbia avuto compimento attraverso la successiva divisione.
Sotto il profilo fiscale, si segnala altresì come l'Amministrazione finanziaria (C.M. 10.5.85 n. 16), ancorché in relazione all'applicazione del capital gain alla cessione di partecipazioni, abbia affermato che non costituisce cessione a titolo oneroso lo scioglimento della comunione (artt. 1111 ss c.c.) con divisione in natura e senza conguagli in denaro.
Tale chiarimento ufficiale pare supportato dall'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, secondo cui se i coeredi, anziché distribuire, redistribuiscono il patrimonio dividendolo in parti non corrispondenti alle rispettive quote ideali, si realizza un effetto traslativo-costitutivo con efficacia "ex nunc" (in tal senso, Gazzoni F. "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 513 e Cass. 29.4.2003 n. 6653); in tal caso, quindi, verificandosi un atto realizzativo, dovrebbe emergere una plusvalenza tassabile, pari al conguaglio in denaro (in tal senso, E.L. "Terreno e fabbricato ricevuti in eredità - Cessione - divisione con conguaglio in denaro" in Risposte, Il fisco, 42, 2007).
Alla luce di quanto sopra esposto, se nell'ambito della divisione ereditaria gli immobili del defunto vengono attribuiti senza conguagli in denaro (come prospettato nella fattispecie esposta nel quesito), la plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile, da parte della figlia entro il quinquennio, non sembra tassabile, posto che l'immobile si considera pervenuto a titolo di successione.