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Reddiri diversi - Plusvalenze

Cinque sorelle ereditarono tempo fa dal padre la nuda proprietà, a quote indivise, di una serie d'immobili dallo stesso detenuti in vita, mentre la madre ne ereditò il solo usufrutto.
Alla morte della madre le cinque sorelle divennero le piene proprietarie di tali immobili, sempre a quote indivise, e pertanto decisero di addivenire ad una divisione tra di loro dei beni stessi formando cinque lotti di pari valore, in modo da poterne attribuire uno per ciascuna senza conguagli in denaro.
Una delle sorelle intende ora cedere uno degli immobili a lei pervenuti come sopra entro il quinquennio dalla data della divisione poc'anzi descritta. Si chiede se da tale cessione possa emergere una plusvalenza imponibile.
 

MrDike

Utente
Riferimento: Reddiri diversi - Plusvalenze

No, in quanto pervenuto per successione (art. 67, comma 1, lett b) del TUIR).
 

RICK48

Utente
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E la successiva divisione non è un cambio di proprietà ma una regolarizzazione di diritti.
 
Riferimento: Reddiri diversi - Plusvalenze

Cinque sorelle ereditarono tempo fa dal padre la nuda proprietà, a quote indivise, di una serie d'immobili dallo stesso detenuti in vita, mentre la madre ne ereditò il solo usufrutto.
Alla morte della madre le cinque sorelle divennero le piene proprietarie di tali immobili, sempre a quote indivise, e pertanto decisero di addivenire ad una divisione tra di loro dei beni stessi formando cinque lotti di pari valore, in modo da poterne attribuire uno per ciascuna senza conguagli in denaro.
Una delle sorelle intende ora cedere uno degli immobili a lei pervenuti come sopra entro il quinquennio dalla data della divisione poc'anzi descritta. Si chiede se da tale cessione possa emergere una plusvalenza imponibile.
roberto, mi scuserai se provo a risponderti a braccio senza un necessario e doveroso ulteriore approfondimento.
dovrebbe esserci secondo me affinchè vi sia una plusvalenza imponibile un intento speculativo e tale plusvalenza dovrebbe essere tassata nei redditi diversi.
ma esiste in tale caso l'intento speculativo? secondo me no proveniendo gli immobili da una successione.
L'art. 67 1 comma lettera b del tuir la esclude.
L'art. 68 non la cita.
quindi ritengo a prima vista che non vi sia materia imponibile nonostante l'alienazione sia effettuata entro il quiquiennio.
ciao
 
Riferimento: Reddiri diversi - Plusvalenze

roberto, mi scuserai se provo a risponderti a braccio senza un necessario e doveroso ulteriore approfondimento.
dovrebbe esserci secondo me affinchè vi sia una plusvalenza imponibile un intento speculativo e tale plusvalenza dovrebbe essere tassata nei redditi diversi.
ma esiste in tale caso l'intento speculativo? secondo me no proveniendo gli immobili da una successione.
L'art. 67 1 comma lettera b del tuir la esclude.
L'art. 68 non la cita.
quindi ritengo a prima vista che non vi sia materia imponibile nonostante l'alienazione sia effettuata entro il quiquiennio.
ciao
In assenza di conguaglio di denaro, all'atto della divisione, non dovrebbe esseri plusvalenza.
 
Riferimento: Reddiri diversi - Plusvalenze

In assenza di conguaglio di denaro, all'atto della divisione, non dovrebbe esseri plusvalenza.
Ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, costituiscono redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione".
Al fine di individuare il trattamento fiscale applicabile alla fattispecie esposta nel quesito, occorre stabilire se l'immobile ceduto possa ritenersi effettivamente acquisito per successione, ancorché inizialmente pervenuto in comunione e ottenuto solo a seguito dello scioglimento della stessa tramite divisione; in altri termini, occorre individuare la natura dell'atto di divisione.
Sotto il profilo civilistico, dottrina e giurisprudenza affermano la natura dichiarativa e retroattiva della divisione ereditaria.
In particolare, l'effetto dichiarativo-retroattivo della divisione trova fondamento nell'art. 757 c.c., in virtù del quale "ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti nella successione (...), e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari" (in tal senso, si vedano Cass. 29.3.2006 n. 7231 e, in dottrina, Bonilini G. "Divisione" in Digesto delle discipline privatistiche sez. civile, Vol. VI, UTET, Torino, 1994, p. 485).
Sulla base della citata disposizione, la Corte di Cassazione ha più volte affermato come ciascun condividente sia considerato titolare dei beni assegnatigli "ex tunc", ossia all'apertura della successione; ciò in quanto "la natura dichiarativa esclude che la divisione abbia anche efficacia traslativa, poiché l'atto che la dispone non comporta un effetto di trasferimento fra i condividenti nei rapporti reciproci, né fra la comunione che si scioglie e i condividenti, dal momento che il titolo di acquisto del singolo condividente è da farsi risalire non all'atto divisionale, ma all'originario titolo che ha costituito la situazione in comproprietà, sciolta poi con la divisione" (così, per tutte, Cass. 29.3.2006 n. 7231).
In senso conforme, in dottrina è stato affermato che "si ritiene che la divisione abbia efficacia dichiarativa essendo già, seppure in astratto, fissato quanto di spettanza di ciascun coerede; con l'assegnazione delle varie porzioni concrete non si realizza una vicenda traslativa, che è già avvenuta al momento dell'apertura della successione" (in tal senso, Gazzoni F. "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 513).
Di conseguenza, sembrerebbe possibile affermare che gli immobili siano pervenuti a titolo di successione, ancorché la stessa abbia avuto compimento attraverso la successiva divisione.
Sotto il profilo fiscale, si segnala altresì come l'Amministrazione finanziaria (C.M. 10.5.85 n. 16), ancorché in relazione all'applicazione del capital gain alla cessione di partecipazioni, abbia affermato che non costituisce cessione a titolo oneroso lo scioglimento della comunione (artt. 1111 ss c.c.) con divisione in natura e senza conguagli in denaro.
Tale chiarimento ufficiale pare supportato dall'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, secondo cui se i coeredi, anziché distribuire, redistribuiscono il patrimonio dividendolo in parti non corrispondenti alle rispettive quote ideali, si realizza un effetto traslativo-costitutivo con efficacia "ex nunc" (in tal senso, Gazzoni F. "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 513 e Cass. 29.4.2003 n. 6653); in tal caso, quindi, verificandosi un atto realizzativo, dovrebbe emergere una plusvalenza tassabile, pari al conguaglio in denaro (in tal senso, E.L. "Terreno e fabbricato ricevuti in eredità - Cessione - divisione con conguaglio in denaro" in Risposte, Il fisco, 42, 2007).
Alla luce di quanto sopra esposto, se nell'ambito della divisione ereditaria gli immobili del defunto vengono attribuiti senza conguagli in denaro (come prospettato nella fattispecie esposta nel quesito), la plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile, da parte della figlia entro il quinquennio, non sembra tassabile, posto che l'immobile si considera pervenuto a titolo di successione.
 
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