Salve, questo è quanto previsto ( stralcio circolare inps nr.94-2015):
2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
(suggerisco presentarti presso la sede locale inps)