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Prima abitazione parzialmente locata IMU dovuta ?

Ciao
ho ricevuto dal mio Comune una lettera con la quale mi si reclama l'IMU sulla prima abitazione parzialmente locata.
La RC. rivalutata e' di 700eu circa e il canone che percepisco e' di 2000 euro che dichiaro nel 730 (quadro B cod. 11) tassato a cedolare secca
Sono andata a curiosare sul sito del comune e leggo qualcosa che fa riferimento alla circ. del 18 maggio 2012 3DF § 13.
Ma non ci ho capito nulla
Io sapevo che anche se parzialmente locata la prima casa era esente da IMU.
Gia' pago sul sul reddito d'affitto ci debbo pagare anche l'IMU sulla prima casa..... che rimane del canone .... ????!!!!!
Mi dite come stanno le cose ?
Grazie
 
credo che se l'abitazione principale sia in parte locata vada inserita in due righi
nel primo rigo a colonna 2 vada riportata il codice utilizzo 1 per i giorni in cui parte dell'abitazione risulta utilizzata quale abitazione principale
nel secondo rigo a colonna 2 vada indicato lo specifico codice di utilizzo 3 oppure 6 relativo al periodo in cui la parte dell'immobile è stata locata
per tale periodo la parte locata sarà soggetta ad irpef e l'imu di conseguenza.
attendi altri pareri
ciao
 
Ciao Giuseppe
ti ringrazio per i tuoi interventi sempre inappuntabili
Ma il contratto e' un 3+2 relativo alla locazione di una stanza con servizio, quindi e' locata parzialmente per 365 gg all'anno.
Ma io abito la porzione d'immobile restante (sono quattro vani) e ne ho la residenza. Quindi non dovrei pagarci l'IMU.....
non mi e' chiaro il contenuto di quella circolare che ho citato......
 

STUDIOCEL

Utente
L'unita immobiliare anche se parzialmente locata mantiene l'esenzione prima casa.
La circolare del 2012 parla di imu da pagare intesa logicamente imu prima casa che allora c'era, ma ora non c'è più.
 
MI PUOI CITARE GLI ESTREMI PER POTER FAR RICORSO
IO HO LETTO QUESTO MA NON CI CAPISCO UNA ACCA .......

la circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 avente ad oggetto (anche) il caso di una abitazione principale parzialmente locata: in tal caso il MEF ritiene, sulla falsariga delle scelte interpretative operate ai fini IRPEF fino al 31 dicembre 2011 che debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca).

Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF nel caso in cui l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Alla luce di ciò:

– nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) si deve applicare la sola IMU.

– nel caso invece che l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5% sono dovute sia l’IMU che l’IRPEF.

Si consideri che, a seguito delle modifiche apportate dal c. 707 art. 1 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. n. 87 alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302) all’art. 13 DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Pertanto, allo stato, è esente IMU il possesso dell’abitazione principale nei termini sopra indicati. La norma riportata non esclude la qualifica di abitazione principale (ai fini IMU) nel caso di locazione parziale della stessa, sempre che il proprietario continui a dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell’immobile in questione.

Si aggiunga che, laddove il legislatore abbia voluto restringere il concetto di abitazione principale sempre ai fini IMU, ha esplicitamente disposto detta limitazione.

Si veda ed es. l’art. 13 DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 laddove dispone che:

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 
a seguito di tale circolare appare che l'abitazione principale ancorchè parzialmente locata, mantenga le caratteristiche di abitazione principale. mi pare che sia proprio questa circolare che ti possa fornire spunto per un eventuale ricorso-mediazione
ciao
 
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