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Prescrizione accertamento IMU anno 2015

Eciro

Utente
Buongiorno, ho ricevuto avviso
relativo all'accertamento IMU anno 2015 con "Relata di notifica comunale a mezzo posta" datata 15/04/2021, data di registrazione c/o ufficio Postale il 16/04/2021, avviso immesso in cassetta postale con data 19/4, con raccomandata da me ritirata in data 03/06/2021 perche' fuori sede per covid,.
Ai fini del riesame nel merito,in regine di autotutela ho presentato ricorso al comune, ancora senza esito.
Chiedo cortesemente un vs parere ai fini della sopravventa prescrizione dell' atto facendo presente quanto segue:
-l’art.67 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia,convertito in Legge n. 27/2020,per gli atti di accertamento dei tributi locali in scadenza a fine anno 2020, prevede lo slittamento al 26 marzo 2021. Trova pertanto applicazione la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza prevista in via generale nel surriferito art. 67(Dl 18/2020).
-le entrate per i tributi locali non rientrano nella sfera di operatività dell’articolo 157 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), secondo cui gli atti in scadenza a fine anno devono essere emessi entro il 31 dicembre e notificati nel corso del 2021.La normativa emergenziale non contiene alcuna previsione specifica sui termini dell’accertamento dei tributi comunali,cio' ancor piu’in forza della espressa previsione di cui al comma 7-bis del suddetto articolo 157, per cui tale norma non si applica alle entrate degli enti territoriali. Nello stesso senso, peraltro, depone il fatto che l’attuazione della stessa normativa emergenziale sia demandata ad un decreto del direttore dell’agenzia delle Entrate .
Al contrario, la previsione di cui all’articolo 67, Dl 18/2020, è di carattere generale, essendo rivolta alla totalità degli enti impositori, compresi quindi i Comuni.
Ora, alla luce dell’argomentazione evidenziata anche dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 11/E/2020 (risposta 5.9), l’effetto naturale delle norme di sospensione è la proroga dei termini prescrizionali e decadenziali ad esse correlati per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Ne consegue che tutti i termini in scadenza a fine 2020 relativi alle entrate tributarie comunali beneficiano del differimento di 85 giorni.
Le medesime conclusioni si leggono nella risoluzione n. 6/2020 del Dipartimento delle politiche fiscali, in materia proprio di imposte locali.
Questo a mio avviso significa che i Comuni avevano tempo fino al 26 marzo 2021 per notificare gli atti di accertamento che, a regime, scadevano a fine 2020.
Per il surriferito normativo l'omesso pagamento dell’Imu 2015 potrà essere contestato, al più tardi, entro il 26 marzo 2021 (a regime, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione).
Resto in attesa di un vs parere il merito alla legittimità dell' accertamento.
Distinti saluti
 

STUDIOCEL

Utente
se omesso pagamento, l'accertamento scaduto 26 marzo 2021..
...ma se è un accertamento da omessa dichiarazione, un anno in più...
 

Eciro

Utente
quindi se ho ben compreso l atto di accertamento e' prescritto in quanto notificato dal comune dopo il 26 marzo 21 ( relata comunale reca 15/4) . perv far valere le mie ragioni devo far ricorso alla Commissione tributaria provinciale . Giusto?
 
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