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Plusvalenza conferimento azioni

R

Rossano

Ospite
<HTML>Vorrei il parere di qualche collega sulla seguente fattispecie:
in caso di conferimento di azioni in una s.p.a., considerato che la liberazione delle azioni conferite è subordinata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2440, 2443 del C.C. e dell'art. 158 del D.Lgs. 24/2/98 n. 58, al controllo degli amministratori e della società di revisione della perizia giurata di conferimento; ciò premesso dunque, quando sorge l'obbligo di dichiarare la plusvalenza in capo ai conferenti, al momento dell'atto notarile, o al momento della delibera consiliare ex art. 2343?
Dato che il primo è stato fatto nel 2001 e la seconda è stata adottata nel 2002, cambierebbe l'obbligo di dichiarazione.
Grazie per la collaborazione</HTML>
 
F

Filippo

Ospite
<HTML>La revisione da parte degli organi sociali è finalizzata a verificare il valore delle azioni conferite.
Se, in sede di revisione della perizia, si trova una differenza "rilevante" deve addirittura ridurre il C.S.; in alternativa il conferente può integrare la differenza o recedere.
Quindi, fino a quando la revisione non è avvenuta, il conferimento non è defitivo.</HTML>
 
F

Filippo

Ospite
<HTML>Continuando a pensare...
Il discorso di cui sopra si basa su un ragionamento "di competenza".
Ma, se chi conferisce è una persona fisica, il criterio di imputazione è quello per cassa; quindi la plusvalenza andrebbe denunciata quando viene "pagata".
Nel caso in esame si può affermare che il pagamento consiste nella consegna (ideale) delle azioni della società in cui si conferisce.
L'art. 2343 precisa che le azioni non sono nella disponibilità del conferente fino al momento in cui non ci sia stata revisione della relazione giurata.
In altre parole:
quando gli organi sociali liberano le azioni (a seguito della verifica), idealmente le consegnano, quindi effettuano il pagamento.
E' in tale momentto che si può considerare avvenuto il pagamento.
...e col criterio di cassa si considera realizzata la plusvalenza.</HTML>
 
R

Rossano

Ospite
<HTML>grazie del parere; anch'io ero orientato in questo senso.
Filippo ha scritto:
>
> La revisione da parte degli organi sociali è
> finalizzata a verificare il valore delle azioni conferite.
> Se, in sede di revisione della perizia, si trova una
> differenza "rilevante" deve addirittura ridurre il C.S.; in
> alternativa il conferente può integrare la differenza o
> recedere.
> Quindi, fino a quando la revisione non è avvenuta, il
> conferimento non è defitivo.</HTML>
 
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