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Notifica art. 36ter DPR 600/1973

mymo

Utente
Vengo subito al dunque: l'avviso ex art. 36ter va notificato ex art. 60 DPR 600 (e dunque come un normale atto giudiziario, anche se tramite postino) oppure basta una semplice raccomandata postale?

Spiego l'inconveniente:
L'agenzia delle entrate mi ha notificato la comunicazione in oggetto con raccomandata semplice, che non ho mai ricevuto, così come non ho mai ricevuto l'avviso di deposito, benché ciò invece risulti all'ufficio postale.

Orbene, se la comunicazione mi fosse stata inviata con notifca ex art. 60 DPR 600/1973, io avrei dovuto ricevere ulteriore raccomandata che notificava l'avviso di deposito, come previsto dall'art 8 co. 2 L. 890. L'amministrazione però sostiene che tale passaggio non è necessario, perché è sufficiente spedire la comunicazione in raccomandata semplice. L'art. 1, co. 412 della L. 311/2004 (finanziaria 2005) prevede, in effetti, che l'esito della liquidazione ex art. 36bis DPR 600 vada inoltrato tramite raccomanda A.r., ma nulla statuisce in merito ai controlli formali ex art. 36ter.

C'è qualche commercialista/avvocato più esperto che saprebbe aiutarmi?
 

Rocco

Utente
Gli avvisi bonari ex art. 36-ter del DPR 600/73 vengono recapitati tramite raccomandata A.R. Si tratta di semplici comunicazioni con le quali il fisco informa il contribuente dell'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata ricezione dell'avviso bonario al contribuente non viene pregiudicato il diritto di difesa, laddove può tranquillamente impugnare la sucessiva cartella di pagamento nel merito la pretesa.
Saluti.
 

mymo

Utente
Gli avvisi bonari ex art. 36-ter del DPR 600/73 vengono recapitati tramite raccomandata A.R. Si tratta di semplici comunicazioni con le quali il fisco informa il contribuente dell'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata ricezione dell'avviso bonario al contribuente non viene pregiudicato il diritto di difesa, laddove può tranquillamente impugnare la sucessiva cartella di pagamento nel merito la pretesa.
Saluti.
Grazie mille per la rapida e puntuale risposta!
Sapresti indicarmi da quale norma si evince che è sufficiente la raccomandata?

Sul fatto che il contribuente possa comunque tutelare i suoi diritti sono un po' meno d'accordo: a quanto ho capito l'invio dell'avviso è obbligatorio (a differenza che nei casi dell'art. 36bis) e la mancata ricezione dell'avviso, laddove si basi su un controllo fondato nel merito e quindi non impugnabile, non permette di ottenere la riduzione delle sanzioni...
 

Rocco

Utente
Grazie mille per la rapida e puntuale risposta!
Sapresti indicarmi da quale norma si evince che è sufficiente la raccomandata?
L'art. 6 c. 5 della L. 212/2000 stabilisce che "Prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. ...". A tal proposito, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 1 del D.L. 203/2005, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, l'invito previsto dall'art. 6 c. 5 della L. 212/2000 è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'art. 3 c. 3 del DPR 322/98; b) mediante raccomandata in ogni altro caso. Inoltre l'utilizzo della raccomandata per comunicare al contribuente l'esito del controllo formale ex art. 36-ter c. 4 del DPR 600/73 fu espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 68/E del 16/07/2001 par. 7.

Sul fatto che il contribuente possa comunque tutelare i suoi diritti sono un po' meno d'accordo: a quanto ho capito l'invio dell'avviso è obbligatorio (a differenza che nei casi dell'art. 36bis) e la mancata ricezione dell'avviso, laddove si basi su un controllo fondato nel merito e quindi non impugnabile, non permette di ottenere la riduzione delle sanzioni...
L'avviso bonario costituisce, appunto, una comunicazione al contribuente dell'esito del controllo formale della dichiarazione. Il non aver ricevuto l'avviso bonario non preclude al contribuente l'esercizio del diritto di difesa allorquando, non avendo avuto la possibilità di "dialogare" con l'ufficio in merito alla fondatezza di quanto rilevato perché non ha ricevuto l'avviso, andrà ad impugnare l'iscrizione a ruolo e quindi la relativa cartella di pagamento. Circa il discorso delle sanzioni, che in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 sono pari al 20% (2/3 della sanzione edittale del 30%), è chiaro che se nel ricorso si chiede l'annullamento dell'atto esso coinvolgerà anche le sanzioni; se si chiede la rideterminazione del quantum debeatur con conseguente rideterminazione della sanzione si potrà richiedere la riduzione a 2/3 per via del fatto di non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità; se invece si riconosce che la pretesa è fondata (dunque non si vuole intraprendere un contenzioso) e si tratta di rivendicare la riduzione della sanzione al 20%, si potrà chiedere all'ufficio un riesame dell'atto in autotutela chiedendo l'applicazione delle sanzioni ridotte per via del fatto di non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità: in tal caso però bisogna avere l'accortezza di non far scadere il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella per l'impugnazione perché se il provvedimento di sgravio (parziale) della cartella non arriva e al tempo stesso si lasciano scadere i termini per l'impugnazione la pretesa diventa definitiva e difficilmente, a quel punto, l'ufficio emetterebbe il provvedimento di sgravio.
Ciao.
 

mymo

Utente
L'art. 6 c. 5 della L. 212/2000 stabilisce che "Prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. ...". A tal proposito, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 1 del D.L. 203/2005, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, l'invito previsto dall'art. 6 c. 5 della L. 212/2000 è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'art. 3 c. 3 del DPR 322/98; b) mediante raccomandata in ogni altro caso. Inoltre l'utilizzo della raccomandata per comunicare al contribuente l'esito del controllo formale ex art. 36-ter c. 4 del DPR 600/73 fu espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 68/E del 16/07/2001 par. 7.
Ok, grazie mille...!


[...] se invece si riconosce che la pretesa è fondata (dunque non si vuole intraprendere un contenzioso) e si tratta di rivendicare la riduzione della sanzione al 20%, si potrà chiedere all'ufficio un riesame dell'atto in autotutela chiedendo l'applicazione delle sanzioni ridotte per via del fatto di non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità: in tal caso però bisogna avere l'accortezza di non far scadere il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella per l'impugnazione perché se il provvedimento di sgravio (parziale) della cartella non arriva e al tempo stesso si lasciano scadere i termini per l'impugnazione la pretesa diventa definitiva e difficilmente, a quel punto, l'ufficio emetterebbe il provvedimento di sgravio.
Ciao.
E' proprio questo il punto: secondo l'amministrazione, una volta depositato l'avviso di giacenza dal postino, se la raccomandata non è stata ritirata presso l'ufficio postale nel successivo termine di 30 gg. questa va intesa come conosciuta dal contribuente. L'agenzia dunque si rifiuta di applicare la riduzione delle sanzioni a seguito di invio della cartella da parte di equitalia, benché tale riduzione sia stata richiesta entro il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella medesima...
 

Rocco

Utente
Posso immaginare il tuo disappunto...
A mio avviso se la comunicazione di irregolarità è tornata indietro non per l'intenzionalità del contribuente a non ritirarlo ma perché effettivamente non ha avuto materialmente la possibilità di conoscenza dello stesso, quand'anche fosse stato rilasciato l'avviso di giacenza, anche questo non conosciuto, ovviamente dimostrando in qualche modo la buona fede nel caso specifico, l'ufficio dovrebbe applicare l'art. 10 della L. 212/2000 il cui comma 1 recita "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede". Al limite chiedi un colloquio con il direttore dell'ufficio, non con il funzionario, forse riesci nell'intento di farti ridurre la sanzione.
Ciao.
 
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