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note di credito per merci difettose senza restituzione dei beni

Sharkina

Utente
Ciao,
devo emettere una nota di credito ad un'azienda italiana, per della merce difettosa, che hanno distrutto fisicamente nella loro sede.
Questa cosa di solito mi capita con aziende estere e la nota credito va emessa in fuori campo iva. Vale la stessa esenzione anche per l'azienda italiana, oppure devo fare una normale NC con iva?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi...
 

Sharkina

Utente
Non potrebbe rientrare nella casistica 1.1) .... come irregolarità ?????? che ne dite????

Art. 15 testo unico iva - Esclusioni dal computo della base imponibile
Dispositivo dell'art. 15 Testo unico IVA
Non concorrono a formare la base imponibile:
  1. 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  2. 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  3. 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  4. 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  5. 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.
 
Non potrebbe rientrare nella casistica 1.1) .... come irregolarità ?????? che ne dite????

Art. 15 testo unico iva - Esclusioni dal computo della base imponibile
Dispositivo dell'art. 15 Testo unico IVA
Non concorrono a formare la base imponibile:
  1. 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  2. 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  3. 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  4. 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  5. 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.
La casistica a mio avviso ricorre se c'è un contratto che preveda una penale all'insorgenza di determinate causali (ad esempio la consegna di un bene entro una determinata data - con il fornitore che è in ritardo e perciò paga una penale, o il cliente che paga in ritardo ecc.) - non mi sembra ricorra nel caso iniziale
 

STUDIOCEL

Utente
Non potrebbe rientrare nella casistica 1.1) .... come irregolarità ?????? che ne dite????
se stiamo all'art. 26 si ha la facoltà (il diritto...non il dovere) di applicare l'iva alle note di credito se entro l'anno dall'operazione ......quindi non devi cercare nessuna casistica particolare se vuoi fare fuori campo iva...non ti avvali del diritto di applicare l'iva e fai fuori campo iva...stop
 
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