Sì per regola generale, l’indennità Naspi è esclusa se è il lavoratore a rassegnare le dimissioni e nel caso di risoluzione consensuale del contratto. Tuttavia esistono 2
eccezioni:
- le dimissioni per giusta causa dovute a gravi inadempienze contrattuali da parte del datore di lavoro se non addirittura a minacce, percosse o molestie sessuali
- le dimissioni rassegnate da una lavoratrice madre nel periodo che va dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.
Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la lavoratrice deve possedere contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
le dimissioni sono però da rassegnare come spiegato nel post precedente, ossia tramite Ispettorato del Lavoro e non in via telematica.
PS. non è dovuto alcun periodo di preavviso