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liquidatore

  • Creatore Discussione Rag.gianluigi rm
  • Data di Inizio
R

Rag.gianluigi rm

Ospite
<HTML>Nel momento in cui un liquidatore accetta la carica, ci sono delle possibilità per cui lo stesso possa rinunciare alla carica?</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>Certo il liquidatore una volta nominato può rassegnare le dimissioni, le quali, però avranno effetto nel momento in cui un altro soggetto gli subentrerà; é lo stesso problema dell'amministratore unico: se non viene sostituito, da un altro soggetto, rimane in carica, con tutte le sue responsabilità ed obblighi.</HTML>
 
P

paolo mi

Ospite
<HTML>attenzione: la sostituzione del liquidatore va fatta con assemblea notarile straordinaria (art 2365 c.c) Non è sufficiente l'assemblea ordinaria</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>E' ovvio: il liquidatore viene nominato con assemblea straordinaria e, non può che essere sostituito con assemblea straordinaria.
Il problema di Gianluigi non è tanto quello di conoscere le formalità per essere sostituito, ma di trovare qualcuno che sia disposto a sostituirlo.
E' evidente, che se la società si trova in uno stato pre-fallimentare, sarà molto dura farsi sostituire.</HTML>
 
G

gio

Ospite
<HTML>attenzione a redigere il bilancio ,in quanto giuridicamente il nuovo amministatore può accettare o contestare il bilancio redatto dal vecchio amministratore. Un nota bene sono i termini per impugnare il bilancio , passati tali la responsabilità cade in toto sul nuovo amministratore.</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>E chi ha detto che amministratore e liquidatore sono due soggetti diversi? Magari coincidono, o no?</HTML>
 
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