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La semplice sostituzione di una caldaia da diritto alla detrazione Irpef ?

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Vito Squeo

Ospite
<HTML>Salve a tutti!

Ho bisogno di un'informazione!
Devo sostituire la caldaia con una che presenta alcuni accorgimenti finalizzati al risparmio energetico.
La sostituzione avverrà in una abitazione privata che non fa parte di un condominio.
Vorrei sapere se questa spesa rientra in quelle detraibili per il 36% ai fini dell'Irpef, come "opera finalizzata al risparmio energetico" oppure come "manutenzione ordinaria finalizzata al risparmio energetico".
Inoltre, nella comunicazione preventiva da inviare al ministero delle finanze, qual'è la documentazione da allegare?
Credo di dover consegnare le sole copie delle ricevute I.C.I. visto che la denuncia di inizio attività (DIA) e l'eventuale comunicazione alla ASL si effettuano soltanto per opere di manutenzione straordinaria (??).

Vi ringrazio anticipatamente!

Vito Squeo</HTML>
 
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Paolo Decaminada

Ospite
<HTML>La sostituzione di caldaia che comporti innovazione rispetto a quella precedentemente installata è agevolabile, previo adempimento delle necessarie comunicazioni.
Le consiglio di allegare tutti i documenti richiesti, ovvero una autocertificazione che attesti il possesso della documentazione richiesta e l'impegno a fornirli all'AF in caso di semplice richiesta.
Valuti inoltre ai fini IVA che la fornitura, essendo la caldaia bene di valore rilevante ex DM 29/12/99 , potrà scontare, in tutto o in parte, l'aliquota IVA ridotta del 10%.</HTML>
 
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Vito Squeo

Ospite
<HTML>Ringrazio il Dott. Decaminada per la sua risposta! Spero che questo problema susciti l'interesse di altri...

Chiarito che la sostituzione della caldaia è detraibile ai fini irpef, mi resta il dubbio sulla causale cui si deve far riferimento per quest'opera di sola sostituzione di una caldaia preesistente con una ad alto rendimento e quindi finalizzata al risparmio energetico:
1. opera finalizzata al risparmio energetico;
2. opera di manutenzione ordinaria finalizzata al risparmio energetico.
Da quanto ho potuto capire, le uniche opere di manutenzione ordinaria detraibili riguardano le parti comuni (non sarebbe quindi il mio caso) per cui ritengo di dovermi riferire alla prima causale (che non è classificata come opera di manutenzione straordinaria!).

Per quanto riguarda la documentazione da allegare c'è grande confusione!
La guida rilasciata dal ministero stabilisce che la dichiarazione di inizio attività (DIA) è necessaria per le opere edilizie (e secondo la legislazione edilizia).
Se nel mio caso non è necessaria, ciò mi consentirebbe di evitare l'ulteriore voce di costo relativa alla perizia di un tecnico per l'inoltro della DIA all'ufficio tecnico.
I pareri su questo punto sono discordanti.
L'ufficio tecnico sostiene che è necessaria, mentre "l'interfaccia" fiscale (call center ministero) sostiene il contrario. Chi dice il vero?

Infine per quanto riguarda l'aliquota IVA credo di non rientrare nell'agevolazione poichè il valore del bene significativo (£. 2.600.000) supera la metà del costo dell'intera opera (£. 3.000.000).

Vito Squeo</HTML>
 
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