CIAO, VEDI SE TI TORNA UTILE!
IVA – Prestazioni sanitarie – Nota dell’Agenzia delle
Entrate
Come si ricorderà (cfr. nostra circolare 5 Tributi 1 dell’8 gennaio 2004) la Corte di
Giustizia europea, con le sentenze del 20 novembre 2003 (pubblicate in G.U.U.E. il 10
gennaio 2004), ha affermato il principio dell’imponibilità ai fini IVA delle prestazioni
non aventi carattere terapeutico rese da medici allo scopo di fornire un parere tecnico
preliminare all’adozione di provvedimenti che producono effetti giuridici.
L’Agenzia delle Entrate, che non ha ancora emanato la circolare esplicativa delle
fattispecie ora soggette ad imposta (cfr. nostra circolare 73 Tributi 17 del 26 marzo
2004), ha tuttavia dato risposta ad un interpello di un medico legale volto a conoscere
la decorrenza del regime impositivo affermato dalla citata Corte di Giustizia (cfr. nota
n. 2004/103395 dell’11 giugno u.s.) che, ad ogni buon conto, alleghiamo in copia.
In tale nota l’Agenzia delle Entrate rileva che in linea di principio i criteri interpretativi
forniti dalla Corte medesima, operando su una norma comunitaria preesistente (cfr. art.
13, parte A, n. 1, lett. C, della VI direttiva IVA), non possono che produrre effetti
anche per il passato; a tal fine richiama la sentenza n. 389/1989 della Corte
Costituzionale, nella quale è stato affermato che le sentenze della Corte di Giustizia
rivestono immediata efficacia all’interno degli ordinamenti nei quali la norma
comunitaria esplica effetti.
L’Agenzia delle Entrate riconosce, peraltro, la non sanzionabilità dei comportamenti
tenuti nel passato dai contribuenti in conformità alle circolari e risoluzioni ministeriali
che, sulla materia, avevano dichiarato esenti le prestazioni di carattere medico-legale
in funzione della qualifica del prestatore che le rende – medico iscritto all’Albo –
senza operare alcuna indagine in merito al soggetto che richiede la prestazione.
Pertanto, riteniamo che tale precisazione valga ad escludere la punibilità dei
comportamenti adottati anteriormente alla pubblicazione delle sentenze; occorre rilevare che nei confronti delle imprese del settore non può costituire oggetto
di recupero da parte degli uffici neanche l’imposta dovuta sulle operazioni effettuate
anteriormente a detta pubblicazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997, il committente che
abbia acquistato un servizio con emissione di fattura irregolare e non abbia provveduto
a regolarizzare nei termini previsti l’operazione (entro il trentesimo giorno successivo
alla registrazione della fattura) mediante un documento integrativo in duplice
esemplare, e previo versamento della maggiore imposta dovuta, è soggetto unicamente
a una sanzione pari al 100 per cento dell’imposta con un minimo di lire
cinquecentomila (€ 258,228), in via autonoma rispetto alla controparte.
Segnaliamo che tale meccanismo sanzionatorio differisce da quello in precedenza
disciplinato dall’art. 41, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 - abrogato dall’art.
16 del citato D.Lgs. n. 471 del 1997 con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998 - che
sanzionava l’omessa regolarizzazione anche con il recupero dell’imposta in capo al
committente.
Per quanto attiene, invece, alle operazioni poste in essere a decorrere dal 10 gennaio
2004, per le quali i professionisti abbiano emesso nei confronti delle imprese fatture
esenti, senza quindi tener conto dell’intervento della Corte di Giustizia, le imprese
dovranno conseguentemente valutare l’opportunità di avvalersi del meccanismo della
regolarizzazione di cui si è appena detto, tenendo conto comunque che, come già
evidenziato, l’Agenzia delle entrate non ha ancora emanato una circolare esplicativa e
che la Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 1841 del 18 febbraio 2000, n. 2603 dell’8
marzo 2000, n. 4284 del 23 marzo 2001 e n. 7681 del 16 maggio 2003) ha ritenuto che
non è compito del cessionario o del committente emendare “irregolarità” la cui
individuazione implicherebbe “un apprezzamento critico su quanto l’emittente di
fattura completa dichiari in ordine alla non imponibilità dell’operazione”.
Sarà nostra cura seguire ulteriormente gli sviluppi della vicenda.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.
____________
Allegato
Nota dell’Agenzia delle Entrate n. 2004/103395 dell’11 giugno 2004