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Iva al 4% per invalidi civili

Buongiorno,
una persona anziana con invalidità all 100% grave riconosciuta anche la L.104, ma senza pensione di accompagnamento, ha diritto all'agevolazione dell'IVA al 4% per la sostituzione di 5 finestre in legno con nuove in pvc ? La giustificazione sta nel fatto che le attuali finestre (vecchie di 50 anni) hanno spigoli vivi e maniglie difettose che non agevolano l'apertura e le rendono pericolose.
Inoltre verrebbe sostituita anche una porta finestra con avvolgibile motorizzato, l'iva al 4% è soltanto per il sistema avvolgibile oppure anche per la portafinestra ? Valgono le stesse considerazioni sopra esposte.
Grazie
 
e quali sarebbero le barriere architettoniche che stai abbattendo?
Proprio questo è il punto in cui sono dubbioso, provo ad elencarle le motivazioni

  1. scarsa manovrabilità delle maniglie dovuta ai vecchi meccanismi di chiusura/apertura della finestra (le nuove in pvc hanno un'ergonomia diversa che facilita l'impugnatura e la manovrabilità); i meccanismi di chiusura sono vecchi delle finestre che si incastrano nel telaio sono vecchi e malfunzionanti.
  2. gli spigoli vivi delle finestre in legno che tra l'altro presentano anche scheggiature, si corre il rischio di farsi male se entrassimo in contatto con la superficie della finestra
  3. vetri molto sottili, facili oggetto di rottura, quelle più recenti in pvc hanno vetri molto più consistenti e, a mio avviso, offrono una protezione maggiore
  4. 5 avvolgibili verrebbero sostituiti con quelli manuali ma in alluminio perchè più leggeri per cui si sollevano con più facilità di quelli di plastica.
  5. 1 avvolgibile manuale sarebbe sostituito con uno in alluminio ma elettrico visto che trattasi di portafinestra, la superficie è maggiore per cui maggiore la difficoltà.

Lascio agli esperti se queste giustificazioni sono plausibili o nel caso a chi posso rivolgermi per far valutare la circostanza in modo da essere nel giusto e non ave problemi in futuro per scelte fatte in autonomia.
Grazie
 
io non vedo barriere da abbattere...
Benissimo e ne prendo atto.
La legge spesso trae in inganno ed è facile a mal interpretazioni... il decreto 14 giugno 1989 n. 236 recita nell'art.2 punto A:

il decreto qualifica come barriere architettoniche quegli ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità di chiunque, in particolare di coloro che hanno capacità motorie ridotte o impedite, in forma temporanea o permanente. Inoltre, trattasi anche di quegli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature e componenti


Avevo interpretato le maniglie, gli avvolgibili più pesanti, vetro sottile, ... che impedivano la comoda e sicura utilizzazione di componenti cioè le finestre.
Scritto così a me non veniva così chiara l'interpretazione.
Non so se è un dettaglio importante la porta-finestra da sull'esterno.
 
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