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Indennità lavoratori stagionali -Requisiti

PAPAFOX64

Utente
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento a riguardo l'interpretazione di uno dei requisiti relativi alla concessione dell'indennità in oggetto. In particolare "Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd Decreto Cura Italia) - Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 : L’art. 29, c. 1, del citato decreto prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. Per i lavoratori sopra citati è prevista una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale somma non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo coperto da tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità viene corrisposta dall’INPS, previa domanda. In merito si rappresenta che tale indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate."
In particolare, il requisito evidenziato/colorato è quello che determina il mio dubbio. La cessazione involontaria del rapporto di lavoro, è configurata anche per coloro che sono stati assoggettati nel periodo specificato ad un contratto a tempo determinato (regolarmente soddisfatto senza licenziamenti volontari/involontari ecc. ecc.) e quindi così imposto dal datore di lavoro?
Lo stesso dubbio mi è sorto relativamente alla NASPI, la dove tra i requisiti è presente lo stesso su specificato. Ho inviato contestualmente, in allegato alla richiesta della stessa, documentazione completa e comprensiva del contratto e la NASPI mi è stata regolarmente concessa. Deduco che il requisito ( quindi cessazione involontaria del rapporto di lavoro) sia stato soddisfatto sia nella domanda NASPI e quindi regolare anche per la richiesta di sussidio in oggetto. Sperando di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione della problematica, attendo un vostro intervento chiarificatore. Grazie.
 

domenico_

Utente
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento a riguardo l'interpretazione di uno dei requisiti relativi alla concessione dell'indennità in oggetto. In particolare "Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd Decreto Cura Italia) - Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 : L’art. 29, c. 1, del citato decreto prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. Per i lavoratori sopra citati è prevista una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale somma non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo coperto da tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità viene corrisposta dall’INPS, previa domanda. In merito si rappresenta che tale indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate."
In particolare, il requisito evidenziato/colorato è quello che determina il mio dubbio. La cessazione involontaria del rapporto di lavoro, è configurata anche per coloro che sono stati assoggettati nel periodo specificato ad un contratto a tempo determinato (regolarmente soddisfatto senza licenziamenti volontari/involontari ecc. ecc.) e quindi così imposto dal datore di lavoro?
Lo stesso dubbio mi è sorto relativamente alla NASPI, la dove tra i requisiti è presente lo stesso su specificato. Ho inviato contestualmente, in allegato alla richiesta della stessa, documentazione completa e comprensiva del contratto e la NASPI mi è stata regolarmente concessa. Deduco che il requisito ( quindi cessazione involontaria del rapporto di lavoro) sia stato soddisfatto sia nella domanda NASPI e quindi regolare anche per la richiesta di sussidio in oggetto. Sperando di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione della problematica, attendo un vostro intervento chiarificatore. Grazie.
Salve, tranquillo, anche il contratto di lavoro a termine che cessa alla scadenza naturale stabilita in origine, da diritto (come correttamente hai evidenziato per la disoccupazione) all'indennità d'interesse.

Saluti
 

Marco94ve

Utente
Grazie domenico_
Non lo hai scritto, perchè lo avrai già dato per scontato, ma, almeno nel documento UNILAV, penso proprio che tu debba avere scritto stagionale sì (o comunque una cosa del genere) perchè altrimenti non si ha diritto all'indennità, visto che nella circolare INPS viene espressamente citato, come requisito necessario, la qualifica di stagionale del proprio rapporto di lavoro.
 

ANTONIO.P

Utente
scusate, ma è assurdo, quindi tutti i dipendenti di bar e ristoranti assunti con qualifica 1fd e non 1fs non possono riceverla? parliamo di bar e ristoranti che assumono a tempo determinato ogni anno le stesse persone o persone diverse ma nel periodo di maggiore affluenza di turisti.
E' surreale questa cosa
 

domenico_

Utente
scusate, ma è assurdo, quindi tutti i dipendenti di bar e ristoranti assunti con qualifica 1fd e non 1fs non possono riceverla? parliamo di bar e ristoranti che assumono a tempo determinato ogni anno le stesse persone o persone diverse ma nel periodo di maggiore affluenza di turisti.
E' surreale questa cosa
Salve, vedi l'allegato.

Saluti

 
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