Comunicato del Presidente: esenzione Iva per apparecchi comma 6.
A seguito di numerose incertezze in ordine alla disciplina I.V.A. degli apparecchi e congegni di cui all’art.110, comma sei, T.U.L.P.S., la Presidenza Sapar ritiene che, in mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate- Direzione Normativa e Contenzioso- gli incassi dei predetti apparecchi siano da considerarsi esenti I.V.A., ex.art.10, comma sei, DPR 633/1972 e successive modificazioni, come corrispettivi di un’operazione relativa all’esercizio di un gioco di abilità riservato allo Stato.
Le motivazioni di tale interpretazione, risiedono nelle considerazioni di cui appresso:
Gli apparecchi e congegni conformi all’art.110, comma sei del testo unico di leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n.773 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati espressamente esclusi dall’imposta sugli intrattenimenti ai sensi dell’art.14-bis, comma uno, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.640, come modificato dal decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n.326.
Di contro a questi apparecchi, collegati in rete, si applica, ai sensi dell’art.39, comma 13, del dl 269/03 convertito dalla legge 326/03, un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5% delle somme giocate;
Poste queste premesse, si ravvisa l’esigenza di fare luce sulla disciplina dell’IVA a partire proprio dal collegamento obbligatorio alla rete telematica: da tale momento, ad avviso di chi scrive, gli apparecchi del comma sei possono definirsi a tutti gli effetti come gestiti direttamente da Concessionari dello Stato (leggi nulla osta di messa in esercizio rilasciato esclusivamente al Concessionario di Rete) anche sotto il profilo fiscale. In effetti anche l’art.9 dello schema di convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete recita “ Il concessionario per tutti gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica provvede alla raccolta dell’importo residuo, con organizzazione propria o di terzi, ferma restando a proprio carico ogni obbligazione nei confronti dell’Erario e di AAMS” (in quanto titolare di nulla osta e soggetto passivo del Preu n.d.r.).
Condividendo quanto esposto, dal 1° novembre 2004 il Concessionario diviene a tutti gli effetti titolare dell’incasso e procederà alla ripartizione del residuo (tolto il Preu) fra coloro che formano questa organizzazione costituita da terzi incaricati della raccolta delle giocate (titolare del pubblico esercizio; gestore proprietario degli apparecchi: trattandosi in definitiva di prestazione resa al giocatore congiuntamente dal concessionario, dal gestore e dal raccoglitore). Non si può sottacere che, nella fase di conversione in legge del Decreto 30 settembre 2003 n.269, è stato esplicitamente aggiunto il termine unico al PREU: a nostro avviso questa aggiunta ha manifestato l’intenzione del legislatore (canone ermeneutico ex.art.12 preleggi) di escludere qualsiasi altra forma di imposizione indiretta gravante sugli incassi degli apparecchi del comma sei, in tal guisa equiparandoli in tutto e per tutto agli altri giochi gestiti dallo Stato in cui tale esenzione è pacificamente ammessa (cfr. anche circolare 16/E 11 febbraio 2002 sul gioco del Bingo).
Sappiamo che tale impostazione non risulta pacifica, ma in simili casi di incertezza normativa potrebbero soccorrere sia le norme del Dlgs 18 dicembre 1997 n.472 (art.6), sia quelle della legge 27 luglio 2000 n.212 (art.10, comma 3) come esimenti ai fini della non punibilità per violazioni alla disciplina IVA, anche e soprattutto per quelle diverse condotte tenute dal gestore durante il periodo transitorio.
tratto da: www.sapar.it