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Imposta di Registro

G

Giovannino

Ospite
Un cittadino straniero, residente in Italia, nel 2001 ha stipulato un contratto di mutuo con una banca del suo paese di origine.
In seguito, non ha adempiuto ai pagamenti stabiliti e con la banca del suo paese ha formulato un “riconoscimento del debito”, sottoforma di scrittura privata, nel suo paese di origine.
In questa scrittura privata (che altro non è che un atto formulato all’estero) il debitore riconosce il debito che ha nei confronti della banca dello stato estero oltre a tutti gli interessi e le spese accessorie dovute.
Lo studio legale italiano, rappresentante della banca estera, ha redatto un decreto ingiuntivo per il recupero del credito citando, nello stesso, la scrittura privata, ovvero, il riconoscimento del debito formulato nello stato estero dalla Banca e dal debitore.
Il decreto ingiuntivo è stato, in seguito, presentato all’Ufficio del Registro dove ha scontato l’imposta di registro del 3% come disposto dalla relativa norma.
Lo stesso Ufficio del Registro, però, eccepisce, all’avvocato che ha presentato il decreto, non solo, di non aver pagato l’imposta di registro sulla scrittura privata, ovvero, sull’atto di riconoscimento del debito, ma anche, di non aver pagato la sanzione, per il ritardato pagamento della stessa su quell’atto.
L’Ufficio del Registro, in seguito, è addivenuto a questa conclusione:
non far pagare la sanzione, per la ritardata registrazione della scrittura privata/riconoscimento del debito, ma di assoggettarla, comunque, all’imposta nella misura del 3%.

Chi scrive il quesito sostiene che la scrittura privata intervenuta tra la Banca creditrice e il debitore estero, ma residente in Italia, non è un atto contemplato nella lettera d) dell’art. 2, di seguito riportato, che, fino a prova contraria, costituisce il fondamento della norma.
Conseguentemente, sebbene quest’atto sia stato citato nel decreto ingiuntivo, ne è completamente estraneo.
Il fatto che l’Ufficio del Registro non commini la sanzione sulla mancata registrazione del riconoscimento del debito, appare come una parziale applicazione della norma, nella fattispecie dell’art. 22.
Infine, la scrittura privata/riconoscimento del debito non è un atto che deve essere “acquisito agli atti” come dispone l’art. 6.


Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico sull’imposta di registro),
all’art. 2. (Atti soggetti a registrazione).
Dispone:
Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell’art. 3;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell’art. 4;
d) gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto di tali beni.

L’Ufficio del Registro applica, parzialmente, l’art. 22 (Enunciazione di atti non registrati). Che dispone:
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.
L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.

E, inoltre, si appella a quanto disposto dall’art. 6 (Caso d’uso).
Che dispone:
Si ha caso d’uso quando un atto si deposita per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Domanda:
La scrittura privata/riconoscimento del debito è o non è assoggetabile all’imposta di registro al 3%?

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