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Fattibilità riduzione IMU 50%

Buon pomeriggio,
- risiedo in un immobile A nel comune di Roma intestato al mio ex marito. Tale immobile è stato a me assegnato in sede di divorzio;
- possiedo un immobile B nel comune di Roma locato a canone gratuito a mia figlia (con regolare contratto a canone 0 depositato presso l'agenzia delle entrate);
- possiedo un immobile C nel comune di Leonessa
ho diritto alla riduzione del 50% dell'IMU per quanto concerne l'immobile B?

Grazie mille
 

luis2000

Utente
toxicity967,
la delibera del Comune di Roma stabilisce in merito:
Premesso, inoltre che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, così come specificato nell'articolo 1, commi 745 e 746, della Legge n. 160/2019; che l'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, la riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IUC, per i seguenti immobili:

a) fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di Tecnico abilitato che attesti l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
 
toxicity967,
la delibera del Comune di Roma stabilisce in merito:
Premesso, inoltre che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, così come specificato nell'articolo 1, commi 745 e 746, della Legge n. 160/2019; che l'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, la riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IUC, per i seguenti immobili:

a) fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di Tecnico abilitato che attesti l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
Grazie mille per il cortese riscontro e per il dettaglio della riposta.
Essendo proprietaria di 2 immobili mi frega la clausola "e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia ".

Grazie ancora
 
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