può essere considerato fiscalmente a carico in quanto tale importo è considerato esente fino ad € 7.500 e reddito assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta per la parte eccedente € 20.658,28.
Sinceramente il dubbio mi rimane
Mi sembra di ricordare che fino a 7500 sia esente (solo se reddito prodotto con associazioni sportive dilettantistiche)
Ciao
dal 730/2013 pag.61
Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:
alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi
erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e
da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande
e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive
modificazioni) è previsto che:
i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta
non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta
(con aliquota del 23%);
sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota
del 23%).
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre
alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle
aliquote per scaglioni di reddito.
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione
di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.