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FALLIMENTO CLIENTE INSINUAZIONE AL PASSIVO PERDITA SU CREDITI

LUCA1961

Utente
a seguito di sentenza di fallimento di un cliente , il Tribunale avvisa di presentare la domanda di insinuazione al passivo entro 18/09/2019.
Contattato il Curatore, è emerso che è escluso qualsiasi recupero/riparto per i chirografi, pertanto abbiamo omesso di presentare l insinuazione al passivo.
Pertanto al 31/12/2019 in fase di scritture di rettifica possiamo contabilizzare la perdita su credito per il credito vantato verso il cliente fallito, pur non avendo presentato l'insinuazione al passivo, o è condizione necessaria l'insinuazione al passivo e quindi conviene comunque presentarla entro il termine di 12 mesi dal deposito di esecutività dello Stato Passivo
 
a seguito di sentenza di fallimento di un cliente , il Tribunale avvisa di presentare la domanda di insinuazione al passivo entro 18/09/2019.
Contattato il Curatore, è emerso che è escluso qualsiasi recupero/riparto per i chirografi, pertanto abbiamo omesso di presentare l insinuazione al passivo.
Pertanto al 31/12/2019 in fase di scritture di rettifica possiamo contabilizzare la perdita su credito per il credito vantato verso il cliente fallito, pur non avendo presentato l'insinuazione al passivo, o è condizione necessaria l'insinuazione al passivo e quindi conviene comunque presentarla entro il termine di 12 mesi dal deposito di esecutività dello Stato Passivo
Per poter "sperare" di recuperare qualcosa dal fallimento è obbligatoria l'iscrizione nel passivo fallimentare - senza l'iscrizione nel passivo addirittura non si può emettere nota di credito ex art. 26 dpr 633/72 nei confronti della curatela x poter recuperare almeno l'iva sulle forniture. Ne consegue che, se il creditore rinuncia ad insinuarsi, rinuncia di fatto al proprio credito che va stralciato.
Ciao - Gianni
 

Rocco

Utente
Per quel che concerne l'ambito delle II.DD. per la deduzione fiscale della perdita non occorre l'insinuazione al passivo fallimentare poiché la sentenza dichiarativa di fallimento conferisce al contribuente il diritto a dedurre la perdita (art. 101 c. 5 del TUIR).
Per quel che concerne l'ambito IVA concordo con Gianni. La necessità di insinuazione al passivo fallimentare in questo caso è stata recentemente ribadita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 33/2020.
Saluti.
 
Per quel che concerne l'ambito delle II.DD. per la deduzione fiscale della perdita non occorre l'insinuazione al passivo fallimentare poiché la sentenza dichiarativa di fallimento conferisce al contribuente il diritto a dedurre la perdita (art. 101 c. 5 del TUIR).
Infatti Rocco, in tale ambito neanche servirebbe il fallimento, basta che il credito sia scaduto da oltre 6 mesi e che sia di importo modesto... ma Luca, nel post iniziale, dubitava addirittura di poter stralciare un credito in presenza della procedura concorsuale ma in assenza di insinuazione...
 

Rocco

Utente
Infatti Rocco, in tale ambito neanche servirebbe il fallimento, basta che il credito sia scaduto da oltre 6 mesi e che sia di importo modesto... ma Luca, nel post iniziale, dubitava addirittura di poter stralciare un credito in presenza della procedura concorsuale ma in assenza di insinuazione...
L'utente non specifica alcun importo Gianni.
Al di là di questo, è chiaro che la legge non prevede l'insinuazione al passivo fallimentare al fine di poter dedurre fiscalmente la perdita.
Ciao.
 
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