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esenzione iva

demagigi

Utente
Salve a tutti,
nella mia azienda i documenti contabili che vengono emessi in esenzione iva non presentano la dicitura “operazione esente da iva ai sensi dell’art. xy dpr 633/26.10.72” ma alcune sigle del tipo “NS26” oppure “NS15” ecc. che non sono altro che sigle interne. Secondo me la dicitura deve comparire per esteso e non solo sui documenti ma anche sul registro IVA. Inoltre non viene apposta la marca da bollo sulle note di accredito, solo quelle art. 26, chissà poi perché mentre sulle altre si.
Ditemi che ho ragione che faccio leggere la risposta a chi so io. Grazie
Gigi
 

Mickey

Utente
Riferimento: esenzione iva

Ai fini del contenuto obbligatorio della fattura puoi fare riferimento all'articolo 21 DPR 633/72 (legge IVA). Per quanto mi riguarda anch'io stampo i registri non codici tipo NI art.15 e non ho mai avuto contestazioni.
Per quanto riguarda il bollo sulle note di credito art. 26 esso viene messo perché non c'è l'iva (art. 26 DPR 633/72).

Saluti
Michele
 

demagigi

Utente
Riferimento: esenzione iva

Grazie Michele, quindi per quanto riguarda il bollo come supponevo siamo d'accordo in quanto c'é il principio delll'alternatività con iva a prescindere dall'articolo di esenzione, non sono invece tanto sicuro per quanto riguarda l'indicazione dell'esenzione sui documenti, infatti il dpr 633 recita:
"deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma." E' proprio l'ultima frase che mi lascia un pò dubbioso in quanto per "norma" si dovrebbe intendere il dato completo e comunque a scanso di equivoci preferisco indicare sui documenti la dicitura estesa.
Ciao - Gigi
 

prostaf

Utente
Riferimento: esenzione iva

Per la dicitura in fattura deve essere completamente esposta la causa di non imponibilità, esclusione o esenzione, quinti Non imponibile ai sensi dell' Art 8,bis e 9 Esclusa dal campo di applicazione ai sensi dell' Art 15... eccc Esente ai sensi dell'art. 10. Non si può non scrivere per esteso anche perchè chi la riceve deve conoscere il titolo per l'eventuale non pagamento di IVA al proprio fornitore e, se non corretto il motivo deve chiedere che il fornitore assoggetti ad iva il corrispettivo, pena la corresponsabilità con il cedente nell'eventuale evasione d'imposta sine tutulo.

Per la diciturra sui libri IVA deve essere agevole al verificatore decodificare la causale altrimenti hai bisogno del registro dei codici. In questi casi però, per esperienze dirette i verificatori non scocciano più di tanto, devo dire mai, anche perchè, generalmente se il codice e sufficientemente esaustivo, con l'ausilio della dicitura completa riscontrata in fattura possono verificare con facilità. Quindi torna centrale il ruolo del cartaceo, cioè della fattura dove la causa deve essere esposta chiaramente e per esteso.

Ciao
 

demagigi

Utente
Riferimento: esenzione iva

perfetto Prostaf, ora però arriva una mail dal commercialista, dopo il trambusto che ho causato, dove mi conferma quello che già sapevo e che voi mi avete confermato, ma mi dice anche un'altra cosa che secondo me é errata e cioé che il bollo non va applicato sulle fatture con dichiarazione di intento (quindi esenti).
Mi date qualche riferimento da sottoporre al Dott. xy? Grazie
Gigi
 

Mickey

Utente
Riferimento: esenzione iva

Le fatture con dichiarazione d'intento non sono esenti, ma sono non imponibili articolo 8bis.
Che io sappia su tutte le fatture esenti iva e sulle fatture non imponibili art. 8 a seguito di dichiarazione di intento per importi maggiori di 77,47 euro va applicata una marca da 1,81 euro.

Saluti
Michele
 
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prostaf

Utente
Riferimento: esenzione iva

e anche vero ......però che la marca va sull'riginale, quindi...... come si può contestare che sull'originale non c'era?.... Nom mi pare che esista alcuna norma, o forse la ignoro, che imponga di scrivere t.B su originale o di tenere fortocopia dell'originale, sbaglio????
 
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