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dubbio fatture da ricevere

francesco

Utente
Salve a tutti. Nel 2006 registrai una fattura di acquisto relativa al 2005 utilizzando come contropartita del fornitore....il conto fatture da pervenire. Poichè mi sono dimenticato di fare al tempo stesso nel 2005 prima della chiusura del bilancio la scrittura...costo a fatture da pervenire....ora cioè nel 2007 come chiudo il conto fatture da pervenire???? Il costo è ormai indeducibile???? Quindi costi indeducibili a fatture da pervenire????
 
Riferimento: dubbio fatture da ricevere

Al fine di rendere non sanzionabile l’errata applicazione del principio di competenza, in dottrina si è prospettato il ricorso all’art. 6 co. 1 del DLgs. 472/97, in base al quale, tra l’altro, “le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili” .
Nell’illustrare la disposizione, la C.M. 10.7.98 n. 180/E (§ 7) ha affermato che l’obiettivo che con essa si intende perseguire “è quello di rendere non sanzionabili, ad esempio, le violazioni consistenti in inosservanza del principio di competenza temporale nella determinazione del reddito d'impresa, ossia l'errata imputazione ad un esercizio, piuttosto che ad un altro, di costi o ricavi determinati” . La stessa Amministrazione finanziaria, peraltro, ribadisce che la non punibilità è vincolata a due ulteriori requisiti:
• devono essere stati applicati corretti principi contabili;
• deve essere stata rispettata la continuità dei valori di bilancio .
Si è inoltre rilevato che, trattandosi di una norma che agisce sul piano dell’elemento soggettivo dell’illecito, ai fini dell’inapplicabilità delle sanzioni occorrerebbe altresì la buona fede del contribuente (c.d. buona fede soggettiva) . In pratica, “se il contribuente ha manipolato le valutazioni per differire la tassazione ad un esercizio in cui era più favorevole la tassazione o per anticipare la deduzione, in questi casi probabilmente la sostenibilità del comportamento adottato va letta anche in chiave di buona fede o mala fede” .
Focalizzando la nostra attenzione sul caso di specie, l’inapplicabilità delle sanzioni (ex art. 6 del DLgs. 472/97) , se da un lato pare sostenibile sussistendo sia la buona fede soggettiva , sia il rispetto della continuità dei valori di bilancio , dall’altro potrebbe risultare dubbia alla luce del primo requisito richiesto dalla C.M. 180/98/E, vale a dire l’applicazione di corretti principi contabili. Infatti, dal punto di vista contabile, anche se le rimanenze di materie prime sono state correttamente rilevate nell’attivo dello Stato patrimoniale dell’esercizio 2003 e hanno concorso (quali variazioni rispetto alle esistenze iniziali) alla formazione del risultato dell’esercizio e del reddito imponibile del periodo, il costo di acquisto delle materie prime risulta tuttavia di competenza dell’esercizio stesso e avrebbe dovuto essere imputato nel relativo bilancio .
In assenza, a quanto ci consta, di interventi ufficiali o pronunce giurisprudenziali su fattispecie analoghe a quella in esame, per quanto sinora rilevato l’accoglimento di un’eventuale istanza di autotutela ai fini della disapplicazione delle sanzioni appare incerto.

Tenuto conto che non vi sarebbero oneri a carico del contribuente, in via preliminare potrebbe essere comunque opportuno presentare, per poter far valere il disposto di cui all’art. 6 del DLgs. 472/97, istanza di autotutela, secondo quanto evidenziato in precedenza. Peraltro, si è già avuto modo di rilevare come l’accoglimento della stessa si riveli incerto, sembrando difettare uno dei requisiti richiesti a tali fini (vale a dire, l’applicazione di corretti criteri contabili). Né, a quanto ci consta, vi sono precedenti che consentano di avvalorare, o meno, il felice esito della richiesta.
In aggiunta a tale istanza, potrebbe essere avanzata domanda di rimborso delle maggiori imposte versate nel 2006 (per via della mancata deduzione del costo di acquisto delle materie prime), considerando la deduzione del costo nell'esercizio 2007, quale causa di sopravvenuto diritto alla restituzione per il periodo d’imposta precedente.
Se l’Agenzia delle Entrate non riconosce il diritto al rimborso in seguito alla semplice presentazione dell’istanza, occorre proporre ricorso alla Commissione Tributaria, ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 546/92.
Al riguardo, occorre distinguere a seconda che l’Agenzia delle Entrate abbia (o meno) espressamente negato il diritto al rimborso. In caso di diniego esplicito, il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di diniego, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DLgs. 546/92. Invece, nell’ipotesi di silenzio-rifiuto, il ricorso può essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i suddetti previsti termini, e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto .

Questa, molto succintamente, è un'impostazione difesiva qualora si ritenga di dedurre, ai fini fiscali, il costo in questione nell'esercizio 2007.
 
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