La fase del controllo delle dichiarazioni è regolata dagli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 mentre l'art. 25 del DPR 602/73 fa riferimento ai termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento.
Tale fase va distinta da quella dell'accertamento fiscale, di portata più ampia, e che potrebbe avere come fonte d'innesco, tra l'altro, anche il controllo sulla dichiarazione. In questo caso i termini per esercitare l'azione accertativa sono contenuti nell'art. 43 del DPR 600/73.
Ora, se nel cassetto fiscale la dichiarazione risulta liquidata e il contribuente non ha ricevuto alcuna comunicazione, è molto probabile che nel controllo non sono state riscontrate irregolarità, però non hai la certezza assoluta che sia andata così per cui ritengo che, in assenza di comunicazioni di regolarità/irregolarità, devi attendere i termini indicati nell'art. 25 del DPR 600/73 per ricevere l'eventuale cartella. Solo allo spirare di tali termini la posizione, con riferimento alla fase del controllo, può dirsi definitivamente chiusa.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis Cass. 15311/2014, 15312/2014, 1306/2015), infatti, l'invio dell'avviso bonario è necessario solo allorquando la fase del controllo fa emergere dati difformi rispetto a quelli dichiarati per cui si rende necessario la fornitura di elementi e/o spiegazioni da parte del contribuente mentre in caso contrario (ad es. rilevazione di omessi versamenti in fase di controllo ex art. 36-bis) si può "superare" l'avviso bonario e passare direttamente alla cartella di pagamento da notificarsi entro i termini stabiliti dall'art. 25 del DPR 600/73.
Saluti.