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dichiarazione di intento non trasmessa

S

silvia

Ospite
un mio cliente mi ha comunicato solo oggi che non mi ha passato una dich. di intento ricevuta a luglio 2005.
La trasmetto oggi con periodo 07/2005 e devo pagare una sanzione o aspetto una comunicazione dall'agenzia delle entrate per la tardiva trasmissione????
grazie
silvia
 
M

marco51

Ospite
Ti giro il mio discutibile punto di vista espresso in un post precedente

Potrebbe trattarsi di un errore meramente formale, NON SANZIONABILE, ovvero di un errore che rispetta le seguenti condizioni:
a) non incide sulla determinazione della base imponibile, sull'imposta e sul versamento di eventuali tributi
b)non reca pregiudizio ad una eventuale attivita' di controllo.

E' l'ufficio competente che valuta se l'errore rientra in questa categoria, quindi occorrera' chiedere il loro punto di vista in materia.

Normalmente la sanzione va dal 100 al 200% dell'imposta evasa + l'imposta stessa.

Nel caso poi che manchi uno solo dei requisiti sub a) o b) si parla di errore formale che e' ravvedibile nel modo che segue: entro 30 gg. 1/8 del minimo + imposta e interessi, oppure 1/5 del minimo della sanzione + imposta + interessi entro il termine della presentazione della dich.iva relativa all'anno nel corso del quale violazione e' stata commessa.

Forse si adatta piu' il caso dell'errore formale.

[%sig%]
 
A

Armando

Ospite
In applicazione delle regole generali in materia di sanzioni, la violazione consistente nella omessa o errata comunicazione della dichiarazione d'intento può essere oggetto di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In particolare, nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, si può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, versando la sanzione ridotta ad un quinto del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.
Circolare n. 41/E del 27 settembre dell'agenzia delle Entrate

[%sig%]
 
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