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Detrazione 36% senza comunicazione inizio lavori - Favero Rei

Helpme

Utente
Nel 2010 ho eseguito dei lavori di ristrutturazione del mio appartamento con la grossa pecca di non avere mandato all'ufficio di Pescare la comunicazione di inizio lavori
Visto il cambio della normativa del 13 Maggio 2011 ho provato a fare l'interpello basandomi sull'assunzione che:

"Il fine dell’articolo 7, comma 1 lettera c) del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (pubblicato sulla GU del 13.5.2011, n. 110) in materia di semplificazione fiscale, che per l’appunto richiama la “semplificazione”, riconduce a mio avviso in maniera inequivocabile all’intento del Legislatore, che ha ritenuto non necessaria, per beneficiare delle detrazioni, la comunicazione all’ufficio preposto.
La variazione intervenuta nella norme assume quindi, non solo una indubbia rilevanza sotto il profilo della “procedura” (nei fatti non è più un requisito necessario il formalismo della comunicazione), ma va anche a sancire il diritto del sottoscritto a richiedere ed ottenere, in costanza di tutta la restante documentazione (come sopra elencata) ed avendo io ottemperato a tutto quanto è previsto per questa richiesta, il beneficio fiscale.
Con il mio comportamento ho quindi salvato la sostanza della norma, che infatti non è cambiata: io ho provveduto a predisporre tutta la documentazione rilevante e, anche se involontariamente e senza intenzione di non ottemperare, non ho adempiuto proprio in quel comportamento che ora è palesemente considerato esclusivamente burocratico e quindi superfluo."

A questo punto, la risposta dell'agenzia delle entrate è stata che la legge non ha carattere di retroattività e quindi la mia soluzione interpretativa non è stata accolta.

Mi chiedevo come si colloca il "favor rei" e "l'inapplicabilità delle sanzioni in mancanza di dolo o colpa grave" in questa mia situazione...
in particolare navigando in internet ho trovato:
1) "l’art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472 pone come elemento irrinunciabile per la punibilità delle violazioni tributarie il carattere doloso o colposo dell’atteggiamento psicologico dell’autore dell’illecito: in pratica, per realizzare un illecito tributario non è sufficiente la consumazione (cosciente e volontaria) dell’elemento materiale della violazione ma occorre che la condotta dell’autore dell’illecito sia connotata da dolo o colpa."
2) "Come rilevato dalla sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 4053/2001, i giudici tributari nel determinare la sanzione devono tener conto del principio del favor rei, di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 472/97, senza che all’uopo necessiti una domanda di parte. In proposito, si segnala che l'art. 7 del d. lgs. n. 32 del 26.01.2001, ha aggiunto all’art. 6 del d. lgs. n. 472 del 18.12.1997, concernente le cause di non punibilità, il comma 5-bis che sancisce la non punibilità delle"... violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo"

In sintesi mi sembra di aver capito che si applica la legge posteriore se essa non considera più violazione punibile quello che lo era secondo la legge precedente. In questo caso si dovrebbe applicare la legge più favorevole per il contribuente.

Non sono veramente pratico in materia, ma l'idea di perdere gratuitamente i soldi delle detrazioni per una dimenticanza proprio non la riesco a digerire....

Se qualcuno avesse un buon consiglio da darmi ne sarei veramente veramente grato...
Cordiali saluti
and please Helpme :yes2:
 

Luigia

Amministratore
a me sembra che potrebbe tentare a detrarsi la somma a partire dalla dichiarazione 2011, perdendo l'annualità del 2010, e poi quando l'ufficio le chiederà la documentazione e successivamente le negherà il suo diritto lei potrà fare ricorso eccependo le sue ragioni. Purtroppo non vedo altre strade.
 

Helpme

Utente
a me sembra che potrebbe tentare a detrarsi la somma a partire dalla dichiarazione 2011, perdendo l'annualità del 2010, e poi quando l'ufficio le chiederà la documentazione e successivamente le negherà il suo diritto lei potrà fare ricorso eccependo le sue ragioni. Purtroppo non vedo altre strade.
Grazie mille per il consiglio...
Le posso anche chiedere il suo parere sulla probabilità di successo?
Per Lei vale la pena tentare?
 
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