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Deducibilita' Spese Telefoniche Fisso

gigiobs

Utente
buona giornata a tutti. Vorrei sapere le % di deducibilità dei telefoni fissi, e dei telefoni fissi in caso di uso promiscuo con l'abitazione. E' forse questa:

telefoni fissi; costo " 80% " iva " xxx "
telefoni fissi uso promiscuo; costo " 80% " iva " xxx "

Ringrazio in anticipo chi collabererà
 

andy

Utente
Riferimento: Deducibilita' Spese Telefoniche Fisso

buona giornata a tutti. Vorrei sapere le % di deducibilità dei telefoni fissi, e dei telefoni fissi in caso di uso promiscuo con l'abitazione. E' forse questa:

telefoni fissi; costo " 80% " iva " xxx "
telefoni fissi uso promiscuo; costo " 80% " iva " xxx "

Ringrazio in anticipo chi collabererà
telefonia fissa costo 80% iva 100%
telefonia fissa uso promiscuo costo 50% iva 50% (tenendo cmq presente il principio dell'inerenza)
telefonia mobile costo 80% iva 50%
 
Ultima modifica:

hillary

Utente
Riferimento: Deducibilita' Spese Telefoniche Fisso

Telefoni fissi: costo 80% iva 100%
Telefoni fissi uso promiscuo: costo 80% iva 0%
Telefoni cellulari: costo 80% iva 50%
 

gigiobs

Utente
Riferimento: Deducibilita' Spese Telefoniche Fisso

Nutro qualche perplessità relativamente a quelle FISSE ad uso promiscuo;

ho letto che il costo è al 50% e non all' 80% mentre l'IVA è totalmente indeducibile...

qualcuno può confermare o ribattere? grazie
 

natalia

Utente
Riferimento: Deducibilita' Spese Telefoniche Fisso

Ciao mi sento di scrivere anch'io la mia:

Dalla finanziaria 2007 sia per l 'impresa che per il lavoro autonomo vale la deducibilità all'80% per i costi.(acquisti, ammortamenti ecc).

La Rm n 104/E del 17/05/2007 indica chiaramente come non vi sia più la distinzione tra fisso e mobile, ma rimane il principio di cassa e di competenza rispettivamente per lav autonomo e ompresa.

Per l'iva invece abbiamo:
Anno 2007: iva 100% per l'impresa e 50% per lav autonomo sul mobile.
anno 2008: inerenza per entrambi.Tuttavia l'art 1 comma 255 legge 244/2007(fin 2008) ci dice che faranno controlli a chi deduce più del 50% di iva.

Detto questo penso due cosette ...una che finalmente finisce sta divisione tra impresa e lav autonomo...due è che se da una parte ti riconoscono il principio di inerenza come vuole la Comunità Europea dall'altro ti dicono che se eserciti i tuoi diritti ti faranno i controlli????

Mi sembra la solita storia ed è scorrretto tutto ciò verso i poveri contribuenti!!!

Tali informazioni da Guida al Bilancio di Frizzera.
Se erro correggetemi.
Natalia buon lavoro
 

gigiobs

Utente
Riferimento: Deducibilita' Spese Telefoniche Fisso

Ricapitolando (avendo un telefono fisso ad uso promiscuo) mi sembra corretto optare per la seguente scrittura contabile:
costo: SPESE TELEFONICHE DEDUC AL 50%
iva: TOTALMENTE INDEDUCIBILE.


in attesa di un vostro riscontro vi saluto e vi ringrazio.

ciao ciao
 

hillary

Utente
Riferimento: Deducibilita' Spese Telefoniche Fisso

Io scaricherei il costo delle spese telefoniche (indipendentemente se relative al fisso, radiomobile o uso promiscuo) come costo all'80%.

L'iva è totalmente deducibile per il telefono fisso, al 50% (consigliato per evitare accertamenti sull'effettiva inerenza) per radiomobile e considererei indeducibile l'iva sul fisso uso promiscuo proprio perché previsto il 50% solo su radiomobile.:rolleyes:
 

hillary

Utente
Riferimento: Deducibilita' Spese Telefoniche Fisso

Deducibilità dei costi sostenuti per la telefonia
Ai sensi dell’articolo 1, comma 401, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), al fine della determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione, anche finanziaria, ovvero di noleggio, e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di telefonia, tanto mobile quanto fissa, nonché a quelli di trasmissione telematica dei dati elettronici, sono deducibili nella misura dell’80 per cento (articolo 102, comma 9, Tuir).
Inoltre, resta confermata la percentuale di deduzione al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli, utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sui redditi per il 2007, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della nuova disciplina.

Fonte: fiscooggi 19/11/2007
Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate

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Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate
 
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