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Credito imposta "Registratore Telematico" per Forfettari

edo22

Utente
Buongiorno,

Qualcuno è a conoscenza di come un operante all'interno del regime forfettario possa (sempre che sia possibile) sfruttare il credito d'imposta previsto per la dotazione dei nuovi registratori telematici?

È per caso possibile "scalare" la spesa dal versamento inps successivo all'acquisto del registratore oppure bisogna attendere la dichiarazione dell'anno successivo? Leggo che va indicato il codice tributo 6899.

Il comunicato dell'ade non è certo chiaro...

Inoltre non mi è chiaro se la spesa del 50% è da calcolare sul prezzo pieno oppure sull'imponibile (quindi senza l'iva)?

Grazie
 

edo22

Utente
Mi sembra strano, visto la moltitudine di persone che stanno cambiando il misuratore fiscale e hanno aderito al regime forfettario, che nessuno lo sappia e non ci sia alcuna info in merito...
 

Rocco

Utente
Il credito d'imposta è da calcolare sull'importo complessivo pagato.
Riguardo al momento di utilizzo per i forfettari, al momento l'Agenzia delle Entrate non ha dato indicazioni, visto che la legge ancora il momento di utilizzo alla liquidazione periodica IVA, che i forfettari non applicano.
Al momento, pertanto, io non sarei in grado di rispondere a tale quesito.
Saluti.
 

edo22

Utente
Grazie Rocco, sei stato molto esaustivo.
In effetti sono andato anche io a leggere il riferimento normativo e, a mio avviso, al momento non è possibile applicarla per i forfettari.

Ho provato anchesì a inviare all'Ade una domanda, tramite l'apposita procedura con accesso da spid, ma il sistema mi dice: "raggiunto limite massimo". Per la cronaca, era la prima che facevo (o meglio, che avrei fatto...).
 

Rocco

Utente
Il limite massimo dovrebbe riferirsi alla totalità dei quesiti pervenuti dai vari contribuenti.
Al di là di questo, ne sapremo sicuramente qualcosa a breve.
Saluti.
 

Paride01

Utente
Riguardo all'argomento ancora nessun chiarimento da parte dell'A.E. .
Partendo dalla ratio della norma che concede un contributo economico a chi è tenuto ad acquistare o modificare una cassa telematica è indubbio che ciò sia destinato anche a chi è in contabilità forfettaria. Manca il dato temporale il cui unico riferimento è la prima liquidazione iva successiva all'acquisto. Come prima liquidazione iva, personalmente ritengo che il ligislatore abbia voluto intendere come prima liquidazione di imposte, ciò anche dalla lettura del testo in cui il contributo è specificatamente indicato come un credito d'imposta.
 

edo22

Utente
Riguardo all'argomento ancora nessun chiarimento da parte dell'A.E. .
Partendo dalla ratio della norma che concede un contributo economico a chi è tenuto ad acquistare o modificare una cassa telematica è indubbio che ciò sia destinato anche a chi è in contabilità forfettaria. Manca il dato temporale il cui unico riferimento è la prima liquidazione iva successiva all'acquisto. Come prima liquidazione iva, personalmente ritengo che il ligislatore abbia voluto intendere come prima liquidazione di imposte, ciò anche dalla lettura del testo in cui il contributo è specificatamente indicato come un credito d'imposta.
Sì Paride,
Posso essere d'accordo con te, ma attualmente non mi azzarderei a scalarlo per quanto riguarda i forfettari dalla contribuzione inps anzichè dalla liquidazione iva (che chiaramente non c'è).

L'articolo che introduce questo credito è l'art. 2 comma 6 quinquies del D.Lgs. 127/2015:

6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i qualieffettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributocomplessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo è concessosotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell' articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e di cui all' articolo 34della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazioneperiodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissionedi cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti lemodalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonchéogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioniper l'anno 2020.


Invece la disposizione che introduce le modalità di attuazione del credito di imposta è il provvedimento N. 49842 del 28 febbraio 2019:

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.



Spero per chi si è già dotato dei nuovi misuratori fiscali che si possa scalare il 50% della spesa anche in versamenti inps successivi qualora il parere dell'ade arrivasse tra qualche mese...
 

Paride01

Utente
Essendo un credito d'imposta la compensazione orizzontale naturale sarebbe sull'imposta sostitutiva del 15% saldo o acconti. Ma siamo all'assurdo in ogni caso . Stabiliscono l'importo del credito , finanziano la spesa, comunicano il codice tributo ....ma non ti dicono quando esercitarlo.
 

Rocco

Utente
Essendo un credito d'imposta la compensazione orizzontale naturale sarebbe sull'imposta sostitutiva del 15% saldo o acconti. Ma siamo all'assurdo in ogni caso . Stabiliscono l'importo del credito , finanziano la spesa, comunicano il codice tributo ....ma non ti dicono quando esercitarlo.
Io ritengo invece che nelle intenzioni del legislatore il credito d'imposta sia da fruire in compensazione abbastanza rapidamente. Fruendolo sull'imposta sostitutiva ciò non si verificherebbe per cui io sarei dell'idea, con riferimento ai forfetari, di permetterne la fruizione, ad es., alla prima compensazione utile che si presentasse nel mese successivo alla registrazione (e al pagamento) della fattura di acquisto del RT ovvero dell'adattamento.
Vedremo se l'Agenzia delle Entrate sarà dello stesso avviso oppure no.
Saluti.
 

Paride01

Utente
Continuo la discussione , senza pretese e solo a livello accademico con valutazioni personali...in attesa di quanto ci vorrà comunicare l'A.E..
Ora la butto li ....
Non è che ci stamo creando noi un falso problema ? Mi spiego. Nel provvedimento di febbraio 2019 viene testalmente indicato " a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura " , chi dice che per liquidazione IVA debba intendersi la propria ( che può esserci come non esserci) invece che essere intesa come data in senso assoluto di calendario fiscale ? Ciò permetterebbe l'uso del credito d'imposta in compensazione dal 16 del mese successivo, valevole per tutti .
Un saluto a Rocco ed Edo22
 
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