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costi black list

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simy

Ospite
Ma i costi da indicare in RF33 di unico 2006 per spese derivanti da rapporti con società in paesi black list riguardano anche le provvigioni o solo gli acquisti di beni? (ho provvigioni ad hong kong !!)
 
Le istruzioni al mod. Unico, richiamando l'art. 110, c. 10, del TUIR, fanno riferimento alle spese e agli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in «paradisi», pertanto credo proprio che nell'oggetto della norma rientrino anche le provvigioni. Tra l'altro, al fine di legittimare la deducibilità, non dovrebbe essere particolarmente problematico dimostrare l'effettivo interesse economico e la concreta attuazione delle operazioni poste in essere con l'agente estero (prova alternativa a quella dell'effettiva e prevalente attività commerciale dell'agente medesimo).
 
Grazie...mi confermi quello che sospettavo! Problema: che faccio x gli anni passati? Sicuramente la soc. ha costi del genere anche nel 2004-2003-2002...(il 2001 e prec. sono condonati x fortuna).... è consigliabile l'integrativa? Il 2004 dovrebbe essere gratis... e x gli anni precedenti?
 
Si, puoi fare l'integrativa, a condizione che chiaramente non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Ti segnalo al riguardo la R.M. 17/01/2006, n. 12/E - reperibile sul sito delle Finanze - che tratta proprio della questione.
 
Recentemente c'è stata anche un'interrogazione parlamentare. Vedi articolo che qui allego.

"Rettifiche con ravvedimento operoso
a cura di Laura Poli

Affrontare la problematica nella quale si trovano numerosi contribuenti i quali, per errore materiale o per dimenticanza, non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi le variazioni degli importi e delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati esteri non appartenenti all'Unione europea ed aventi regimi fiscali privilegiati, con la conseguente esposizione a gravi procedure sanzionatorie: questa la finalità dell‘interrogazione a risposta immediata, posta dall’on. Crisci (Ulivo), presso la Commissione Finanze della Camera (atto n. 5-00216). In risposta, il sottosegretario Mario Lettieri ha precisato che le procedure da seguire e i termini da rispettare per rimediare alla mancata indicazione nella dichiarazione degli ammontari dedotti sono stati oggetto della risoluzione n. 12 del 17 gennaio 2006 dell'Agenzia delle entrate. In particolare, nel documento viene fissata la possibilità per il contribuente di rimediare all'omissione attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione integrativa, nella quale sono indicati separatamente i costi, ma con la condizione che non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dell’Amministrazione finanzaria. La rettifica in esame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 471/1997; qualora tuttavia la dichiarazione integrativa, effettuata prima dell'avvio dell'attività di controllo, sia presentata nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del suddetto decreto, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, riducendosi di un quinto l'ammontare minimo della sanzione da versare."
 
Per maggiori approfondimenti si cita l'articolo del sole 24ore del 25/09/06 che approfondisce appunto il problema di una dichiarazione integrativa a sanatoria di una tale omissione. Il problema è far valere la dichiarazione integrativa qualora siano già aviate verifiche ... come sta succedendo per una azienda di mia conoscenza. Mi sembra che si stia parlando (con un emendamento alla finanziaria) di possibile condono a riguardo.

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