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Convenzione tra la repubblica italiana e la repubblica federale di germania 3

giraffa65

Utente
Salve a tutti.
Chiedo scusa per i precedenti 3D. Non capisco perchè si legga solo il titolo.

In base alla convenzione al link sotto, e di cui riporto un estratto, relativamente all'attribuzione della residenza non v'è cenno alcuno all'Iscrizione AIRE. Si parla solo di abitazione permanente e di interessi vitali.
Pertanto chiedo come fa una persona che lavora da più di 183 giorni in Germania per una ditta tedesca con stipendio accreditato su banca tedesca (intendo sede), che è coperta dal sistema sanitario tedesco, che paga tasse e contributi in Germania, che ha una casa stabile in Germania e relative assicurazioni in Germania ad essere considerata residente in Italia solo perchè non iscritta all'AIRE?
Come già detto prima, la convenzione non mi pare che menzioni l'AIRE.

Per i tedeschi bastano i 183 giorni per essere residenti a tutti gli effetti in Germania.
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Articolo 4
Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel modo seguente:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, e' considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essae' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

http://www.consfrancoforte.esteri.i...5C/3957/trattatodoppiaimposizioneitaliano.pdf
 
Ultima modifica di un moderatore:
Buongiorno,
la Convenzione da lei citata cerca di rendere la tassazione unica in uno dei due Stati, applicando il criterio "Tie-breaker rules". Tutto ciò premesso, applicando il comma 1 si può evidenziare che il soggetto dovrebbe essere residente in Italia in quanto in base al nostro ordinamento fiscale interno se si rimane iscritti nelle anagrafi della popolazione residente di un comune italiano, questo è sufficiente per essere considerati residenti fiscali in Italia. L'interprete deve quindi procedere analizzando i criteri a cascata: il primo verificare l'abitazione permanente e, solo ove lo stesso criterio si riveli inadeguato per definire la residenza passare ai successivi, 1) Stato dove la persona ha il centro degli interessi vitali, 2) Stato in cui la persona soggiorna abitualmente, 3)Stato del quale la persona ha la nazionalità, 4)Comune accordo tra gli Stati contraenti.
Saluti.
Luigi Rodella
 
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