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conguaglio irpef su arretrati pensionistici

Buonasera sono nuova di questo forum ed avrei bisogno di un vs parere:
ad una mia amica nel lontano giugno 2014 veniva accolta domanda di pensione di reversibilità da parte dell'INPS, il quale riconosceva la pensione mensile pari ad € 300 circa e l'importo arretrato di circa 11000,00 euro per arretrati di 36 mensilità. Al momento dell'erogazione applicava invece una aliquota al 23% per conguaglio e trattenute irpef e dunque erogava una somma di molto inferiore a quella riconosciuta in partenza.
La mia amica nei precedenti due anni ha avuto un reddito complessivo inferiore ai 7000€, di cui la maggior parte era per erogazione di pensione da stato estero.
Non credo sia corretta la trattenuta irpef, ma anche se fosse stata corretta non andava appicata una detrazione? che non mi pare sia stata applicata.
Grazie in anticipo.
 

Rocco

Utente
Buonasera sono nuova di questo forum ed avrei bisogno di un vs parere:
ad una mia amica nel lontano giugno 2014 veniva accolta domanda di pensione di reversibilità da parte dell'INPS, il quale riconosceva la pensione mensile pari ad € 300 circa e l'importo arretrato di circa 11000,00 euro per arretrati di 36 mensilità. Al momento dell'erogazione applicava invece una aliquota al 23% per conguaglio e trattenute irpef e dunque erogava una somma di molto inferiore a quella riconosciuta in partenza.
La mia amica nei precedenti due anni ha avuto un reddito complessivo inferiore ai 7000€, di cui la maggior parte era per erogazione di pensione da stato estero.
Non credo sia corretta la trattenuta irpef, ma anche se fosse stata corretta non andava appicata una detrazione? che non mi pare sia stata applicata.
Grazie in anticipo.
La tassazione applicata dovrebbe essere corretta in quanto la norma di riferimento in tal caso dovrebbe essere rappresentata dall'art. 21 c. 3 del TUIR il quale stabilisce che "Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è statto reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito".
Saluti.
 
Buongiorno innanzitutto grazie per la celere risposta...ma l'art . 11 al secondo comma recita che " Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta".
Inoltre poi ci sarebbe la questione dell'art 165 del tuir e le detrazioni.
La normativa citata mi ha fatto sorgere dubbi sulla correttezza dell'aliquota applicata per l'Irpef.
 

cris?

Utente
Buongiorno innanzitutto grazie per la celere risposta...ma l'art . 11 al secondo comma recita che " Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta".
Inoltre poi ci sarebbe la questione dell'art 165 del tuir e le detrazioni.
La normativa citata mi ha fatto sorgere dubbi sulla correttezza dell'aliquota applicata per l'Irpef.
ciao, mi trovo anche io nella stessa situazione. percepiti x mio figlio arretrati di pensione di circa 900 euro su redditi 0 sia in passato che nell'anno in cui è stata erogata la pensione. ora lo stato mi chiede 200 euro di tasse. come hai risolto?
 
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