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Condanna spese legali - fattura

MAS

Utente
Chiedo un vostro parere: la sentenza ha condannato un mio cliente al pagamento delle spese legali sostenute dalla pare vittoriosa. Il legale della parte vittoriosa tramite atto di precetto ha ottenuto il pagamento di quanto richiesto, ovviamente comprensivo di IVA. E’ nel diritto del mio cliente chiedere copia della fattura quietanzata che l’avvocato ha emesso nei confronti del suo cliente vittorioso? Io credo di no, ma il mio cliente che ha pagato anche l’IVA mi mangia la faccia al mio parere negativo.... ovviamente lui pensa che neanche l’avvocato abbia emesso la fattura....
 

marica

Utente
Riferimento: Condanna spese legali - fattura

Chiedo un vostro parere: la sentenza ha condannato un mio cliente al pagamento delle spese legali sostenute dalla pare vittoriosa. Il legale della parte vittoriosa tramite atto di precetto ha ottenuto il pagamento di quanto richiesto, ovviamente comprensivo di IVA. E’ nel diritto del mio cliente chiedere copia della fattura quietanzata che l’avvocato ha emesso nei confronti del suo cliente vittorioso? Io credo di no, ma il mio cliente che ha pagato anche l’IVA mi mangia la faccia al mio parere negativo.... ovviamente lui pensa che neanche l’avvocato abbia emesso la fattura....
suppongo si tratti di una causa non inerente lo svolgimento dell'attività del tuo cliente; in ogni caso l'avvocato emette la fattura al suo cliente vittorioso, pagata però dal soccombente in virtù della sentenza. Anche a me pare che non abbia questo diritto in quanto il tuo cliente deve pagare in forza di una sentenza. Leggi questa circolare n. 203/E del 6/12/1994 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate. Ciao, Marica
 
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MAS

Utente
Riferimento: Condanna spese legali - fattura

suppongo si tratti di una causa non inerente lo svolgimento dell'attività del tuo cliente; in ogni caso l'avvocato emette la fattura al suo cliente vittorioso, pagata però dal soccombente in virtù della sentenza. Anche a me pare che non abbia questo diritto in quanto il tuo cliente deve pagare in forza di una sentenza. Leggi questa circolare n. 203/E del 6/12/1994 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate. Ciao, Marica
Grazie Marica, ho avuto sottocchio quella circolare ed infatti ho forti dubbi circa la richiesta del mio cliente. In verità la sentenza quantifica l'onorario da rimborsare, poi l'avvocato quantifica IVA ed altri accessori.... ma nessuno può dare la certezza che l'avvocato abbia effettivametne emesso la fattura per l'importo comprensivo di IVA. Ciao
 

Rocco

Utente
Riferimento: Condanna spese legali - fattura

Chiedo un vostro parere: la sentenza ha condannato un mio cliente al pagamento delle spese legali sostenute dalla pare vittoriosa. Il legale della parte vittoriosa tramite atto di precetto ha ottenuto il pagamento di quanto richiesto, ovviamente comprensivo di IVA. E’ nel diritto del mio cliente chiedere copia della fattura quietanzata che l’avvocato ha emesso nei confronti del suo cliente vittorioso? Io credo di no, ma il mio cliente che ha pagato anche l’IVA mi mangia la faccia al mio parere negativo.... ovviamente lui pensa che neanche l’avvocato abbia emesso la fattura....
Se il cliente ti mangia la faccia per la corresponsione dell'IVA (correggimi se sbaglio) significa che la causa era inerente lo svolgimento dell'attività. In questo caso il tuo cliente non doveva pagare l'IVA alla controparte poiché questa andava corrisposta direttamente dalla parte vittoriosa al proprio legale.
In questo caso infatti la parte vittoriosa, è vero che avrebbe sostenuto l'onere finanziario nei confronti del legale ma avrebbe recuperato tale importo nei confronti dell'Erario esercitando il diritto alla detrazione.
Avendola invece pagata il tuo cliente la controparte vittoriosa ha ottenuto un duplice beneficio: non ha sostenuto l'onere finanziario nei confronti del legale ed eserciterà il diritto alla detrazione mediante la fattura ricevuta dal legale.
Sotto l'aspetto reddituale, invece, l'atto di precetto costituisce titolo per la deduzione del costo.
Il tuo cliente si mettesse l'anima in pace, dunque, perché non riceverà nessuna fattura.
Ciao.
 
Ultima modifica:

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: Condanna spese legali - fattura

Chiedo un vostro parere: la sentenza ha condannato un mio cliente al pagamento delle spese legali sostenute dalla pare vittoriosa. Il legale della parte vittoriosa tramite atto di precetto ha ottenuto il pagamento di quanto richiesto, ovviamente comprensivo di IVA. E’ nel diritto del mio cliente chiedere copia della fattura quietanzata che l’avvocato ha emesso nei confronti del suo cliente vittorioso? Io credo di no, ma il mio cliente che ha pagato anche l’IVA mi mangia la faccia al mio parere negativo.... ovviamente lui pensa che neanche l’avvocato abbia emesso la fattura....
Ti riporto questo pezzo vedi se ti può essere utile, nel caso..

"Di norma, al termine di una controversia legale, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle
spese giudiziali a favore dell'altra parte. Tra queste spese vi è compresa anche la parcella del legale della parte
vittoriosa. L'avvocato della parte vincitrice può scegliere se farsi pagare direttamente dal proprio cliente, il quale
si rivarrà poi nei confronti della parte soccombente, oppure farsi pagare direttamente dalla parte soccombente
utilizzando l'istituto della "distrazione delle spese" ex art. 93 del Codice di procedura civile. Relativamente alla
seconda procedura, che costituisce un'eccezione della prima, possono sorgere alcuni problemi in merito
all'effettuazione della ritenuta e al trattamento I.V.A. in relazione alle somme da pagare a carico della parte
soccombente.
Nel quesito non si viene a conoscenza dell’elemento fondamentale dell’operazione e cioè se il legale si soddisfa
direttamente sulla parte soccombente. Verranno comunque analizzati entrambi sia il caso in cui il legale si
avvalga dell’Istituto della “distrazione delle spese”, sia il caso in cui il legale venga pagato direttamente dal
proprio cliente.
1° caso: Il legale si soddisfa direttamente dalla parte soccombente.
In questo caso i corretti adempimenti fiscali sono i seguenti:
- In primo luogo il legale deve emettere regolare fattura intestata al proprio cliente che gli ha conferito l’incarico
di essere assistito in giudizio, quest’ultimo dovrà pagare al proprio legale solamente l’importo dell’I.v.a. che si
detrae registrando il documento. La parte soccombente non potrà pretendere l’emissione della fattura nei propri
confronti.
Sulla fattura verrà apposta la quietanza a saldo in cui si evidenzia che il pagamento avviene con denaro fornito
dal soccombente, vincolato alla prestazione dalla sentenza di condanna.
- Inoltre rilascia una ricevuta del pagamento alla parte soccombente per l’ammontare delle spese di giudizio
da quest’ultima pagate.
2° caso: Il legale si soddisfa direttamente nei confronti del proprio cliente.
- Il legale emette fattura nei confronti del proprio cliente, che ha pagato direttamente il legale;
- Il cliente a questo punto eserciterà una rivalsa nei confronti della parte soccombente per la somma pagata al
legale.
In merito a quanto già risposto, precisiamo che la parte vittoriosa non deve emettere nessuna fattura per la
rivalsa nei confronti della parte soccombente, in quanto la prestazione dell’avvocato deve essere da lui fatturata
come esemplificato nello schema prodotto nel quesito.In sostanza la parte vittoriosa incassa:
Per conto dell’Avvocato
+ L’importo dell’onorario
+ Spese processuali
+ 2% cassa previdenza
- Ritenuta d’acconto I.r.pe.f.
Per soddisfare il proprio credito
+ Credito oggetto del procedimento
+ Interessi moratori
Per quanto riguarda gli importi incassati per conto dell’Avvocato non dovrà emettere nessun documento in
quanto trattasi solamente di un trasferimento finanziario di denaro, sarà l’Avvocato a rilasciare una ricevuta nei
confronti della parte soccombente per l’importo incassato.
Per quanto riguarda gli importi di propria competenza, la parte vittoriosa non dovrà emettere nessun documento
I.v.a., in quanto incassa un credito vantato e per la parte residua incassa interessi moratori non soggetti ad I.v.a.
ai sensi dell’art. 15 punto 1 D.p.r. 633/72 e quindi non fatturabili.
Per concludere la parte vincitrice dovrà rilasciare solamente una ricevuta non valida ai fini I.v.a. per quanto
riguarda l’importo degli interessi."

ciao
 

marica

Utente
Riferimento: Condanna spese legali - fattura

Se il cliente ti mangia la faccia per la corresponsione dell'IVA (correggimi se sbaglio) significa che la causa era inerente lo svolgimento dell'attività. In questo caso il tuo cliente non doveva pagare l'IVA alla controparte poiché questa andava corrisposta direttamente dalla parte vittoriosa al proprio legale.
In questo caso infatti la parte vittoriosa, è vero che avrebbe sostenuto l'onere finanziario nei confronti del legale ma avrebbe recuperato tale importo nei confronti dell'Erario esercitando il diritto alla detrazione.
Avendola invece pagata il tuo cliente la controparte vittoriosa ha ottenuto un duplice beneficio: non ha sostenuto l'onere finanziario nei confronti del legale ed eserciterà il diritto alla detrazione mediante la fattura ricevuta dal legale.
Sotto l'aspetto reddituale, invece, l'atto di precetto costituisce titolo per la deduzione del costo.
Il tuo cliente si mettesse l'anima in pace, dunque, perché non riceverà nessuna fattura.
Ciao.
però guardati questa recente sentenza della cassazione:

FISCO - Per la parte soccombente il pagamento delle spese legali comprende sempre anche l'Iva
La Corte di cassazione, Terza sezione civile, con sentenza n. 7806 del 30 marzo 2010, ha respinto il ricorso proposto da un'Asl avverso la decisione con cui la stessa, quale parte soccombente, era stata condannata al pagamento delle spese processuali, Iva compresa, in favore della parte vittoriosa, una Srl. Secondo la ricorrente, poiché l'Iva versata da quest'ultima al difensore poteva essere dalla stessa dedotta, tale imposta non doveva essere liquidata insieme alle altre spese. Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali costituisce titolo esecutivo anche per il rimborso dell'Iva e ciò anche in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia sul punto. Il rimborso dell'Iva, infatti, costituisce un onere accessorio che, ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile, consegue al pagamento degli onorari del legale. Eventualmente – conclude la Corte – la deducibilità di tale imposta può avere rilevanza in ambito esecutivo, residuando, in capo alla parte soccombente, la possibilità di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, “al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, escludano, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva”.

02/04/2010 - ItaliaOggi, p. 22 – L'Iva va rimborsata - Alberici
 

Rocco

Utente
Riferimento: Condanna spese legali - fattura

però guardati questa recente sentenza della cassazione:

FISCO - Per la parte soccombente il pagamento delle spese legali comprende sempre anche l'Iva
La Corte di cassazione, Terza sezione civile, con sentenza n. 7806 del 30 marzo 2010, ha respinto il ricorso proposto da un'Asl avverso la decisione con cui la stessa, quale parte soccombente, era stata condannata al pagamento delle spese processuali, Iva compresa, in favore della parte vittoriosa, una Srl. Secondo la ricorrente, poiché l'Iva versata da quest'ultima al difensore poteva essere dalla stessa dedotta, tale imposta non doveva essere liquidata insieme alle altre spese. Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali costituisce titolo esecutivo anche per il rimborso dell'Iva e ciò anche in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia sul punto. Il rimborso dell'Iva, infatti, costituisce un onere accessorio che, ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile, consegue al pagamento degli onorari del legale. Eventualmente – conclude la Corte – la deducibilità di tale imposta può avere rilevanza in ambito esecutivo, residuando, in capo alla parte soccombente, la possibilità di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, “al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, escludano, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva”.

02/04/2010 - ItaliaOggi, p. 22 – L'Iva va rimborsata - Alberici
Ne prendo atto, anche se personalmente non la condivido.
Ciao.
 
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