lo ribadisco, le dimissioni senza preavviso è dovuto solo se ha beneficiato del congedo di paternità, se così non è quello che hai scritto è aria fritta, aggiungo e qui chiudo, che il comma ultimo riportato (5) è stato cancellato da quel giorno.
Ciao
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
((1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo
54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto
periodo non sono tenuti al preavviso.))
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti
dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia
della risoluzione del rapporto di lavoro. (24) (31)
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80)).
Ecco cosa recita art 55 aggiornato con comma abrogato.
Come vedi il. Comma 5 è abrogato ma spostato al comma 1.
Adesso vedi che non ho scritto aria fritta?
Ho solo sbagliato a riportare il vecchio articolo non aggiornato ma ad oggi anche il padre si può dimettere senza preavviso ma non ha diritto alla Indennita se non ha fruito del Congedo.
Confermi?