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Busta paga e contratto

hadronx

Utente
Buongiorno,
dopo quasi 15 anni di lavoro presso la mia vecchia azienda, decido di cambiare datore di lavoro per una nuova opportunità.
Mi viene fatto il seguente contratto: LIVELLO/CATEGORIA: 6 del C.C.N.L. per il settore METALMECCANICA - Piccola Industria.

Il contratto ha inizio il 2 Aprile 2020 ma, mi viene riferito dai colleghi, che la busta paga non arriverà entro il 15 di maggio perché verrà pagata entro la fine di questo mese.
E' contrattualmente corretta questa prassi? Secondo un sindacalista sì, ma da quello che leggo online dovrebbe essere entro il 15 di questo mese...
Mi potete gentilmente chiarire la situazione?

Grazie
 

domenico_

Utente
Buongiorno,
dopo quasi 15 anni di lavoro presso la mia vecchia azienda, decido di cambiare datore di lavoro per una nuova opportunità.
Mi viene fatto il seguente contratto: LIVELLO/CATEGORIA: 6 del C.C.N.L. per il settore METALMECCANICA - Piccola Industria.

Il contratto ha inizio il 2 Aprile 2020 ma, mi viene riferito dai colleghi, che la busta paga non arriverà entro il 15 di maggio perché verrà pagata entro la fine di questo mese.
E' contrattualmente corretta questa prassi? Secondo un sindacalista sì, ma da quello che leggo online dovrebbe essere entro il 15 di questo mese...
Mi potete gentilmente chiarire la situazione?

Grazie

Salve, la norma contrattuale prevede quanto segue ( per quanto d'interesse, si vorranno osservare eventuali accordi aziendali):

(Corresponsione della retribuzione)
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine del mese....

Qualora l'azienda ritardi oltre i 15 giorni il pagamento delle competenze dovute al lavoratore decorreranno di pieno diritto a favore dello stesso gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza.

In tale caso il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento previsto per il licenziamento compresa la indennità di mancato preavviso. In cas i particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate
 
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