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Borsa di dottorato portoghese

flipflop

Utente
Buon giorno a tutti e buona domenica. Vorrei sottoporre un quesito nella speranza qualcuno della comunità mi possa dare una dritta. Contribuente con residenza anagrafica in Italia che nel 2018 ha percepito (e attualmente percepisce) una borsa di dottorato in Portogallo e detta borsa è erogata dalla Fondazione per la Scienza e Tecnologia (finanziata con i fondi del Ministero per la Scienza, Tecnologia e l'Istruzione Superiore del Portogallo). La suddetta borsa viene erogata con accredito su c/c bancario aperto in Portogallo e su detta borsa, dell'importo annuale di circa 12.000, 00 euro, non vengono trattenute imposte (in quanto esenti in Portogallo). La mie domande sono le seguenti: 1) detto reddito di 12.000, 00 euro deve essere dichiarato (su Unico 2019) in Italia? 2) il contribuente è tenuto a redigere il quadro RW qualora sul c/c estero ci sia stato, nel corso del 2018, un picco superiore ai 15.000,00 euro (avendo ricevuto nel 2018 anche tutti gli arretrati del 2017) ed una giacenza media superiore ai 5.000,00 euro? Ringrazio anticipatamente chi vorrà fornirmi una delucidazione e auguro buona giornata a tutti.
 

flipflop

Utente
Trascrivo (per tutti) il parere de l'Esperto Risponde del Sole 24 Ore e buon lavoro.

Ritenendo che il reddito percepito dal gentile lettore possa essere inquadrato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed in particolare tra le borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale di cui all’articolo 50 lett. c-bis) del TUIR lo stesso, in quanto percepito da un soggetto residente in Italia dovrà essere dichiarato in Italia. Infatti sia l’articolo 20 che l’articolo 21 della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e il Portogallo non prevedono l’esclusione dalla tassazione nel Paese di residenza del percettore delle somme.
Con riferimento agli altri quesiti posti dal gentile lettore si segnala che le istruzioni, precisano che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero solo nell’ipotesi in cui il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro. Inoltre l’ l’IVAFE non è dovuta solo se il valore medio di giacenza non sia superiore a 5.000 euro.
Pertanto si ritiene che, con riferimento alla fattispecie specifica sussista sia l’obbligo di compilazione del quadro RW che l’obbligo del pagamento dell’IVAFE nella misura di euro 34,20.
 
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