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Bonus nido

STUDIOCEL

Utente
Chi percepisce il bonus non può accedere alla detrazione fiscale asilo nido...il vincolo è su tutta la spesa..non sarebbe servita una specifica indicazione nella legge se il divieto fosse solo genericamente solo sulla spesa rimborsata
 

BT78

Utente
Buongiorno, mi permetto di far un'osservazione su questo punto visto che sono coinvolto anch'io nel bonus nido 2017.

Una volta inserita la pratica sul portale INPS, viene generato il foglio di riepilogo dati che, in aggiunta alla parte anagrafica, contiene anche le seguenti dichiarazioni, successivamente da accettare:

- Dichiaro di essere il genitore/affidatario del minore per il quale presento la domanda
- Mi impegno a non fruire(con riguardo al minore di cui in domanda) delle detrazioni fiscali, previste dall'art.2, comma 6, L.203/2008 per la frequenza di asili nido, relativamente alle somme percepite in virtù del beneficio in oggetto
- Dichiaro che non ho presentato domanda per il Bonus Infanzia(commi 356 e 357, art.1, L.232/2016) per mensilità coincidenti con il beneficio richiesto nella presente domanda.(*)
- Mi impegno a presentare l'iscrizione e l'attestazione relativa ai pagamenti delle rette relative ai mesi indicati
- Dichiaro di aver sostenuto l'onere delle rette relative ai mesi indicati
- Dichiaro di aver provveduto/che provvederò all'iscrizione per l'anno scolastico 2017/2018
- Dichiaro di non aver ricevuto, per le spese indicate in domanda, rimborsi a carico della finanza pubblica
- Dichiaro di inviare successivamente alla presente domanda il modello SR163 debitamente compilato

Perdonatemi, ma rileggendo il secondo punto, quello in grassetto, intendo che posso continuare a chiedere la detrazione sulle spese nido al netto del bonus.

Per fare un facile esempio: ho speso 3000€ e INPS me ne rimborsa 1000€; i rimanenti 2000€, a dire il vero l'importo massimo consentito di 632€, li posso portare in detrazione.

Sto interpretando in maniera inesatta?

Grazie mille.
 

STUDIOCEL

Utente
la legge dice che il bonus e la detrazione non sono cumulabili...
355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici
e privati, nonche' per l'introduzione di forme di supporto presso la
propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, a partire
dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a
undici mensilita'. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore
richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o
private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma
e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno
2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per
l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non
prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del
beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente
comma non e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2,
comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al
presente comma non e' altresi' fruibile contestualmente con il
beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo
 

MENNA1976

Utente
Buongiorno, mi permetto di far un'osservazione su questo punto visto che sono coinvolto anch'io nel bonus nido 2017.

Una volta inserita la pratica sul portale INPS, viene generato il foglio di riepilogo dati che, in aggiunta alla parte anagrafica, contiene anche le seguenti dichiarazioni, successivamente da accettare:

- Dichiaro di essere il genitore/affidatario del minore per il quale presento la domanda
- Mi impegno a non fruire(con riguardo al minore di cui in domanda) delle detrazioni fiscali, previste dall'art.2, comma 6, L.203/2008 per la frequenza di asili nido, relativamente alle somme percepite in virtù del beneficio in oggetto
- Dichiaro che non ho presentato domanda per il Bonus Infanzia(commi 356 e 357, art.1, L.232/2016) per mensilità coincidenti con il beneficio richiesto nella presente domanda.(*)
- Mi impegno a presentare l'iscrizione e l'attestazione relativa ai pagamenti delle rette relative ai mesi indicati
- Dichiaro di aver sostenuto l'onere delle rette relative ai mesi indicati
- Dichiaro di aver provveduto/che provvederò all'iscrizione per l'anno scolastico 2017/2018
- Dichiaro di non aver ricevuto, per le spese indicate in domanda, rimborsi a carico della finanza pubblica
- Dichiaro di inviare successivamente alla presente domanda il modello SR163 debitamente compilato

Perdonatemi, ma rileggendo il secondo punto, quello in grassetto, intendo che posso continuare a chiedere la detrazione sulle spese nido al netto del bonus.

Per fare un facile esempio: ho speso 3000€ e INPS me ne rimborsa 1000€; i rimanenti 2000€, a dire il vero l'importo massimo consentito di 632€, li posso portare in detrazione.

Sto interpretando in maniera inesatta?

Grazie mille.
MI UNISCO AL QUESITO? LA PARTE ECCEDENTE E' DETRAIBILE?
 

Maverich

Utente
parrebbe che non possano essere indicate in detrazione le spese sostenute nel 2017 per la frequenza di asili nido se nel medesimo anno si è fruito del "bonus asili nido"
 
la legge dice che il bonus e la detrazione non sono cumulabili...
355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici
e privati, nonche' per l'introduzione di forme di supporto presso la
propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, a partire
dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a
undici mensilita'. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore
richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o
private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma
e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno
2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per
l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non
prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del
beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente
comma non e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2,
comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al
presente comma non e' altresi' fruibile contestualmente con il
beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo
Nella richiesta del beneficio sul sito INPS compare la seguente dichiarazione: Dichiaro di aver/non aver ricevuto, per le spese indicate in domanda, rimborsi a carico della finanza pubblica. Come si inquadra in tal senso la richiesta del bonus nido erogato dalla Regione Puglia?
 
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