Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Bonus Mobili per installazione canalizzazione su impianto condizionamento esistente

mifregano

Utente
Ciao a tutti, sto acquistando un appartamento nuovo che da capitolato prevede la presenza di un sistema di condizionamento idronico (ad acqua) con motore condominiale già installato e presenza di 2 predisposizioni per gli split nel mio appartamento (uno in zona giorno, uno in zona notte).
Nella zona giorno installerò un'unità interna "ad acqua", simile ad un normale split.
Nella zona notte sto valutando se fare (dopo rogito) una canalizzazione con controsoffittatura per portare l'aria condizionata direttamente nelle 2 camere invece che installare lo split nel disimpegno notte dove si trova la predisposizione; per fare ciò dovrei praticare 2 fori nei muri tra il disimpegno e le camere, sopra le porte, per farci passare i tubi del canalizzato e poi coprire tutto nel disimpegno con un controsoffitto (e mettere le griglie nelle camere).
Secondo voi posso utilizzare questo intervento edilizio (se tale è, finalizzato all'installazione di apparecchiature tecnologiche, ovvero condizionamento canalizzato) per aver diritto al bonus mobili?
In alternativa, posso considerare tale intervento come finalizzato al risparmio energetico in quanto un sistema canalizzato è più efficiente nel condizionamento delle camere rispetto ad un solo split nel disimpegno, e per ciò aver diritto al bonus mobili?
Grazie
 
Ultima modifica:

Maverich

Utente
non credo ...
prova a leggere le dispense dell'agenzia delle entrate riguardanti i lavori ammessi nel caso di ristrutturazione e di risparmio enrgetico.
 

mifregano

Utente
Grazie per la risposta.
Non esiste un elenco esaustivo dell'agenzia delle entrate, ed ovviamente il mio caso non è tra gli esempi (nè quelli ammessi, nè quelli non ammessi).

Comunque ho approfondito (l'avevo già fatto ma scrivo qui, magari viene utile a qualcuno e magari qualcuno riesce ad aiutare me nell'interpretazione):
La guida PDF dell'agenzia delle entrate 2018 (che ho anche allegato a questo post) indica di verificare i seguenti documenti:
  1. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013 : par. 3.2 (interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione: --> ecco il testo di questo paragrafo:
    [...] In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:
    [...]
    - di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    - di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    - di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    [...]
    Prendiamo quindi la lettera b dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001 a cui la circolare rimanda:
    b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
    necessarie
    per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
    nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
    tecnologici
    , sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
    unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

  2. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2014, risposta 7.1 : --> riguarda sostanzialmente "le opere per la prevenzione di atti illeciti da
    parte di terzi
    ", comunque ecco il testo:
    Domanda
    Tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione
    sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 elenca
    “in sintesi” solo alcuni degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 16-bis
    del Tuir, escludendo – ad esempio – le opere per la prevenzione di atti illeciti da
    parte di terzi. Dal momento che la norma istitutiva della detrazione (articolo 16,
    comma 2, Dl 63/2013) richiama tutto il comma 1 dell’articolo 16-bis, è possibile
    ritenere che l’elencazione contenuta nella circolare 29/E sia puramente
    esemplificativa e non tassativa?
    Risposta
    Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono stati
    stabilmente inseriti tra quelli agevolabili mediante la loro espressa previsione
    nella lett. f) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR.
    In linea generale, si tratta di interventi ammissibili alla detrazione
    esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra
    gli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, che potrebbe anche
    non sussistere, basti pensare all’installazione di sensori, serrature, spioncini (cfr.
    la circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001 per un elenco esemplificativo delle
    misure). La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l’adozione di
    misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di15
    terzi, quindi, non consente di per sé di fruire dell’ulteriore detrazione per
    l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
    Nell’ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro
    particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui
    al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001
    (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o
    risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi
    anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
    fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se
    effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.
    Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di
    intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie
    concreta.
  3. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014
    - risposta 5.1 (interventi che consentono la fruizione del bonus) : riguarda soprattutto gli interventi di risparmio energetico, ecco il testo -->
    Domanda. Nelle Istruzioni alla compilazione del modello 730/2014 è previsto che la
    detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per gli
    interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nella circolare n. 29/E del
    2013. Si chiede di conoscere se gli interventi relativi al risparmio energetico
    (attuale lett. h dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR) possano essere annoverati tra
    gli interventi di “manutenzione straordinaria”, e se anche altri interventi di cui
    all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR, possano essere “riqualificati” ed a quali
    condizioni
    Risposta. Si conferma che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che
    costituiscono il presupposto per l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e
    grandi elettrodomestici sono quelli elencati al paragrafo 3.2 della circolare n.
    29/E del 2013, ossia quelli previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell’art. 16-
    bis del TUIR. Gli altri interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR consentono di
    fruire anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi
    elettrodomestici, a condizione che i medesimi interventi, per le loro particolari
    caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi sopraindicati.
    Per quanto riguarda lo specifico quesito sul risparmio energetico, si ricorda che
    gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto del bonus mobili includono
    quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
    ristrutturazione edilizia riguardanti singole unità abitative, e che gli interventi
    finalizzati al risparmio energetico di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 16-
    bis del TUIR possono essere effettuati anche in assenza di opere edilizie
    propriamente dette.
    Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per consentire di accedere al
    bonus mobili, devono potersi configurare quanto meno come interventi di
    “manutenzione straordinaria”, ove effettuati su singole unità immobiliari
    residenziali.
    Sul punto si fa presente che, secondo l’art. 3, comma 1, lett. b), del DPR n. 380
    del 2001 (Testo unico dell’edilizia), per “interventi di manutenzione
    straordinaria” si intendono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
    sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare
    i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
    superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
    destinazioni di uso;”.
    Con circolare n. 57/E del 1998, par. 3.4, è stato affermato che “La manutenzione
    straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura
    edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso
    corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della
    situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie,
    della volumetria e della destinazione d’uso. La categoria di intervento
    corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile
    esistente”.
    [...] di cui all’articolo 3,
    comma 1, lettera a) [recte: lettera b)]”.
    Fatta salva l’assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi
    previsti dalla disposizione da ultimo richiamata, negli altri casi dovrà essere
    valutata la riconducibilità degli interventi finalizzati al risparmio energetico di
    cui alla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, alla manutenzione
    straordinaria (o alle altre categorie ammissibili), tenendo conto che gli interventi
    sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che
    consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente,
    rispondono al criterio dell’innovazione (circolare n. 57/E del 1998) e sono
    tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.
    [...]
Riassumendo, nel mio caso quello che conta è indicato nella "circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 : par. 3.2 (interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione:", che rimanda alla lettera b dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001 :
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici.


Ora, secondo il mio parere i buchi nei muri e soprattutto e la controsoffittatura necessaria per installare la canalizzazione dell'impianto di condizionamento SONO OPERE/MODIFICHE NECESSARIE PER REALIZZARE (O PERLOMENO INTEGRARE) SERVIZI TECNOLOGICI.

Però io non sono un avvocato, un giurista, nemmeno un geometra... ho chiesto a qualche professionista ma nessuno si esprime...
 

Allegati

Ultima modifica:
Alto