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bonus 75 barriere architettoniche

Buongiorno,
sto per iniziare la ristrutturazione totale (impianti elettrico ed idraulico da zero, infissi nuovi, bagni demoliti etc) di un appartamento.
Volevo capire se è possibile far rientrare gli infissi e l'impianto elettrico nel bonus in oggetto. Da quanto mi viene detto (dal venditore di infissi), è sufficiente rispettare le altezze/misure previste nella gazzetta ufficiale 14/6/89. è così? dato che è possibile avere lo sconto in fattura con questo bonus, sarei chiaramente interessato, ma solo se la cosa è assolutamente regolare.

grazie mille
 

luis2000

Utente
correttore 2.0,
dalla guida Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - agg. febbraio 2023:
...
LA DETRAZIONE DEL 75%
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Nella Circolare n. 19/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

Ti segnalo anche la
risposta 455/2021 - interpello.

Da segnalare che in alcune Regioni è possibile ottenere (su domanda) contributi per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.
 
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