Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Beni promiscui - Riparto del costo - Adempimenti contabili

Un contribuente svolge due attività con contabilità separata (dottore agronomo e agente di commercio). Possiede un'unica auto che utilizza per le due attività.
Per ripartire le spese relative all'auto tra le due attività può essere corretto il seguente trattamento contabile? Registro tutte le fatture di acquisto nella contabilità dell'agente. A fine trimestre emetto una nota di rettifica interna, ai fini dei redditi e dell'IVA, nella misura della metà degli imponibili. Registro poi la stessa rettifica interna nella contabilità del dottore agronomo.
 
Riferimento: Beni promiscui - Riparto del costo - Adempimenti contabili

Concordo con la tua impostazione riguardante i costi congiunti.

E' perfettamente in linea con il comma 5 dell'articolo 36.

Con proprie risoluzioni il ministero non ha imposto ai contribuenti comportamenti obbligatori, lasciandogli la facoltà di determinare oggettivamente le metodologie opportune all'imputazione alle singole attività esercitate dei costi comuni.

Es. risoluzione 22/4/1997 n. 72

http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html

ciao
 
Riferimento: Beni promiscui - Riparto del costo - Adempimenti contabili

Un contribuente svolge due attività con contabilità separata (dottore agronomo e agente di commercio). Possiede un'unica auto che utilizza per le due attività.
Per ripartire le spese relative all'auto tra le due attività può essere corretto il seguente trattamento contabile? Registro tutte le fatture di acquisto nella contabilità dell'agente. A fine trimestre emetto una nota di rettifica interna, ai fini dei redditi e dell'IVA, nella misura della metà degli imponibili. Registro poi la stessa rettifica interna nella contabilità del dottore agronomo.
L'art. 36 co. 2 del DPR 633/72 prescrive l'obbligo di tenuta della contabilità separata in capo al soggetto che esercita, nel contempo, un'attività d'impresa e di arti o professioni. È tale la situazione che ricorre nel caso di specie posto che si considera l'attività di agronomo quale attività professionale e quella di agente di commercio quale attività d'impresa.
Ciò premesso, occorre definire il trattamento fiscale e contabile, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dei costi per i beni utilizzati (segnatamente, un'auto) nell'ambito di entrambe le suddette attività.
In tema di contabilità separata, l'art. 36 co. 5 del citato DPR 633/72 dispone che l'IVA relativa al bene promiscuo è detratta per ciascuna attività nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa, nei casi in cui si sia in presenza di indetraibilità da pro rata (di cui all'art. 19 co. 5 del DPR 633/72) ovvero di detrazione forfetaria (di cui agli artt. 34 o 74 del DPR 633/72) per una delle attività. La citata disposizione non pare applicabile al caso di specie posto che le attività di cui trattasi sono entrambe integralmente imponibili.
In ogni caso, l'imputazione della quota di costo relativa al bene promiscuamente utilizzato in entrambe le attività può essere operata ai sensi dell'art. 19 co. 4 del DPR 633/72, facendo ricorso a criteri oggettivi coerenti con la natura del bene/servizio utilizzato (es. per il costo relativo all'affitto e al riscaldamento dei locali aziendali può farsi riferimento alla cubatura del locale, mentre per l'autovettura ai chilometri percorsi).
Per quanto concerne gli adempimenti contabili, possono essere ripresi i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con riferimento all'art. 36 co. 5 del citato DPR 633/72. In particolare, secondo la R.M. 22.4.97 n. 72, può essere corretto precedere nel seguente modo:
- annotare la fattura relativa al costo promiscuo nel registro acquisti di una delle attività esercitate;
- emettere una nota di credito-debito nei confronti dell'altra attività per l'importo determinato secondo i predetti criteri;
- registrare la nota in diminuzione nel registro acquisti dell'attività a cui era stato imputato per intero il costo ed in aumento nel registro acquisti dell'attività a cui è stata addebitata la quota di spettanza (in dottrina, D'Ardia C. "Applicazione della contabilità separata", Pratica fiscale e professionale, 46, 2006, p. 42).
Sulla base di quanto sopra, risulterebbe, quindi, corretta la procedura ipotizzata nel testo del quesito, ferma restando la necessità di quantificare la quota di costo imputabile a ciascuna attività in base all'utilizzo effettivo del bene.
Dal punto di vista fiscale si segnala che il costo rimasto a carico dell'attività di agente di commercio è deducibile, ai fini delle imposte dirette, nella misura dell'80% (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR), mentre, ai fini IVA, è detraibile integralmente (art. 19bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72); viceversa, la quota di costo imputata all'attività di agronomo è deducibile, ai fini delle imposte dirette, e detraibile, ai fini IVA, nella misura del 40%.
 
Alto