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Autoconsumo auto agente

DOD73

Utente
Per le operazioni "assimilate" alle cessioni di beni, di cui ai nn. 4), 5) e 6) del co. 2 dell'art. 2 del DPR 633/72, la base imponibile non coincide più con il valore normale. Infatti, il nuovo art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 dispone che, per tali cessioni, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Ciò premesso, nel caso in cui un agente di commercio autofatturasse la propria autovettura perchè destinata alla sua sfera privata cosa deve indicare come base imponibile il costo residuo da ammortizzare?
 
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