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assicurazione vita familiari a carico

A

alberto

Ospite
appena tornato dall'ospedale e alle prese con unico e 730, mi capita di leggere la circolare 15 e di capire questo...

polizza vita stipulata nel 1996

contraente e assicurata moglie a carico..

il coniuge che paga materialmente sta polizza non se la può detrarre...

ma fin all'anno scorso non era che contraente e assicurato dovevan esser la stessa persona? e che se era familiare a carico poteva esser detratta da chi faceva la dichiarazione?
 
E

Emil

Ospite
Fino all'anno scorso era sicuramente come dici tu.

La circolare non l'ho letta. Adesso la cerco e poi ne riparliamo
 
T

turi

Ospite
E non mi pare che da quest’anno vi siano delle innovazioni. La detrazione d’imposta è riconosciuta a chi è al tempo stesso contraente ed assicurato ed è riconosciuta al contraente anche per le polizze vita il cui assicurato sia un familiare fiscalmente a carico del contraente stesso. Nel caso in esame, contraente ed assicurato sono il coniuge e non il dichiarante ed il coniuge, familiare fiscalmente a carico. Pertanto, credo anch’io, che il costo non sia detraibile e non solo da quest'anno.
Ciao
T.

[%sig%]
 
A

alberto

Ospite
turi io nn son d'accordo che fosse cosi anche in passato, è solo con la circolare 15/2005 che si parla in tal senso..

la circolare 95 12/05/2000 diceva:
"1.4.3 Polizza vita - non coincidenza tra contraente ed assicurato
D. Con riferimento alla polizza vita, contraente e assicurato devono essere
la stessa persona? Anche nel caso di familiare a carico? Si pensi ad un
contribuente che stipula un'assicurazione vita per il figlio minorenne, dove
l'assicurazione non accetta come contraente il figlio minore.
R. L'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del TUIR comprende tra gli oneri
per i quali spetta la detrazione del 19 per cento i premi pagati per
assicurazione sulla vita del contribuente. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 13-bis prevede che la detrazione in parola spetta anche se l'onere e'sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo di lire 2. 500.000 sul quale calcolare la detrazione.
Nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita, oltre all'assicuratore
si possono distinguere i seguenti soggetti:
a. il contraente, che e' persona fisica o giuridica che stipula il
contratto con 'assicuratore;
b. l'assicurato che e' persona fisica la cui vita viene presa in
considerazione;
c. il beneficiario, che e' soggetto al quale e' dovuta la prestazione
(capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell'evento.
Non sempre contraente e assicurato sono la medesima persona, anche se in
genere si riscontra la coincidenza.

Pertanto, dato che il soggetto contraente e il soggetto assicurato possono non
essere necessariamente la stessa persona, nel caso in cui il contribuente
(contraente) stipula un'assicurazione vita per il figlio minorenne (assicurato
e beneficiario) e, quindi, versa i premi nell'interesse di un familiare a
carico (nella specie, figlio minorenne), ha diritto alla detrazione in
questione, fermo restando il limite complessivo di lire 2. 500.000 sul quale
calcolare la stessa. "

la circ. del 2000 parla del caso in cui contraente e assicurato non son la stessa persona ammettendo la deducibilità della polizza, ma non disconoscendo quella in cui son la stessa persona e questa è a carico del coniuge
 
A

alberto

Ospite
inoltre detta circolare fa riferimento alle polizze di cui alla lettera f art. 15, (assicurazioni rischio morte decorrenza 2001), mentre per quelle precedenti niente vien detto, quelle sulla vita

io la detraggo come sempre fatto in quanto è sulla vita e stipulata nel 96
 
T

turi

Ospite
La circolare da te appena riportata mi pare che dica le stesse cose... Io ho appena scritto che "è riconosciuta al contraente anche per le polizze vita il cui assicurato sia un familiare fiscalmente a carico del contraente stesso" Quindi, come vedi, anche per il passato era così...
Nel caso da te rappresentato il contraente ed assicurato coincidono con il coniuge...
Sì, d'accordo è una polizza del 96 ma io credo che non sia comunque detraibile...
Manca il requisito della coincidenza tra contraente ed assicurato ovvero tra contraente ed assicurato, familiare fiscalmente a carico...
 
A

alberto

Ospite
no turi non sono d'accordo con te..
la penso esattamente come questo articolo di italia oggi che ho ritrovato or ora

"4 - Assicurazione vita per familiari a carico -
Detraibilità dei premi in deroga al principio secondo cui il soggetto contraente e l’assicurato devono coincidere:
è stato chiesto a Minfinanze di precisare se
può essere operata la detrazione anche per i premi pagati per i familiari a carico. A questo quesito Minfinanze ha risposto che in base al comma 2 dell’art.15, T.u. 917/86, è possibile operare la detrazione
anche nell’ipotesi in cui i premi siano stati pagati nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Dopo aver precisato che con la cm n. 95/E del 12/5/2000 è stato chiarito che la detrazione spetta anche qualora il contribuente (contraente) stipuli e versi i premi relativi a un’assicurazione vita per il figlio minorenne (assicurato e beneficiario) in quanto ricorre il presupposto dell’onere sostenuto nell’interesse del familiare a carico; lo stesso Minfinanze ha concluso, però, che, fuori dall’ipotesi di contratto stipulato nell’interesse del familiare a carico, è necessario ai fini della detraibilità del premio assicurativo che il soggetto contraente e assicurato coincidano.
(5) Recente interpretazione resa nella circolare n. 15 del 2005. Secondo l’amministrazione finanziaria, il diritto alla detrazione spetta al contribuente
esclusivamente nelle ipotesi in cui è egli
stesso a stipulare un contratto, anche se poi figuri come assicurato un familiare a suo carico, ma non nella circostanza in cui è il familiare a carico (per esempio la moglie) a stipulare il contratto direttamente.
In questa evenienza, dunque, l’Agenzia delle
entrate nega il diritto alla detrazione, che di fatto è perso sia dal contribuente che dal suo familiare fiscalmente a carico il quale, non avendo mai reddito imponibile in virtù della no tax area, non avrà mai imposta lorda entro la quale detrarre.
Tale interpretazione è meritevole di approfondimento e suscita perplessità. In effetti, nell’ambito dell’articolo 15 del Tuir è il comma 2 ad individuare quali sono gli oneri a fronte dei quali è ammessa
la detrazione del contribuente se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Nello specifico, ciò accade non solo per le spese di assicurazione,
ma anche per le spese mediche e le spese di
istruzione.
In pratica, mediante il citato comma 2 il legislatore ha individuato particolari tipologie di oneri la cui rilevanza sociale è meritevole di tutela se sostenuti in riferimento all’intero nucleo familiare,
proprio nella convinzione che trattasi di spese «basilari » e che giocoforza devono sostenersi anche per i soggetti fiscalmente a carico i quali, di fatto, non possono autonomamente provvedervi.
Ed in tale direzione, a più riprese, si è espressa anche l’amministrazione finanziaria riconoscendo,
per esempio, la detrazione per le spese mediche direttamente intestate ai familiari, a condizione che in calce alla fattura fosse annotato il nome di chi
sostenesse la spesa, oppure ammettendo la detrazione delle tasse universitarie pagate dai figli, laddove di fatto i bollettini di versamento sono intestati direttamente ai figli stessi.
Alla luce di ciò emerge chiaramente la differente posizione assunta ora dall’Agenzia delle entrate.
Solo nel caso dei contratti di ssicurazione si ritiene indispensabile che il contraente della polizza sia il contribuente che intende fruire della detrazione, quasi a significare che in presenza di familiari a carico contraenti non è certo chi possa aver sostenuto l’onere. Tale posizione, dunque, sarà oggetto di diverse perplessità, soprattutto se si considerano il dettato della norma e l’intenzione del legislatore, chiaramente nella direzione di riconoscere il beneficio se gli oneri ricadono sul «bilancio» familiare, nonché una precedente interpretazione ministeriale resa nella circolare n. 95 del 2000.
In tale contesto, infatti, l’Agenzia delle entrate si è espressa su uno specifico quesito nel quale si chiedeva se contraente e assicurato dovessero essere la stessa persona, anche nel caso di familiare a carico, dal momento che l’assicurazione non accetta come contraente il figlio minore. In pratica, poiché nel caso di figlio minore non è possibile intestare
direttamente la polizza a tale soggetto e dunque ai fini della detrazione verrebbe a mancare il requisito dell’identità tra contraente e assicurato (da cui si deriva che in tutti gli altri casi dei familiari a
carico non si è mai posto il problema di chi fosse il contraente), si è chiesto se la detrazione potesse essere riconosciuta, ottenendo dall’amministrazione risposta affermativa."

via ai contenziosi

ciao
 
T

turi

Ospite
Affinché la detrazione sia legittima, il premio deve essere pagato dal dichiarante a favore di familiari fiscalmente a carico...
Il dichiarante il premio lo paga se ed in quanto è contraente. Quindi: contraente il dichiarante ed assicurato il familiare fiscalmente a carico... Questo era, credo, quanto vigeva anche per il passato.
 
A

alberto

Ospite
no..la ratio della norma nn è questo, anche le spese scolastiche dovrebbero esser intestate al padre per esempio..
è solo adesso che con sta circolare 15 viene specificato questo..

la circ. 95/2000 è risposta su caso particolare, dice che si è possibile che sian diversi il contraente ed assicurato in quanto figlio minore ma non che sia obbligo, come fa la 15/2005
 
A

alberto

Ospite
allora se la moglie nn ha reddito, ma risulta contrante di polizza vita per 5000€, con cosa li paga? entrate in nero? recupero fiscale? conseguentemente non è piu a carico, non ha fatto dichiarazione redditi ecc ecc..

non sta in piedi..

tutti gli anni ne inventano una
ciao
 
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