no turi non sono d'accordo con te..
la penso esattamente come questo articolo di italia oggi che ho ritrovato or ora
"4 - Assicurazione vita per familiari a carico -
Detraibilità dei premi in deroga al principio secondo cui il soggetto contraente e l’assicurato devono coincidere:
è stato chiesto a Minfinanze di precisare se
può essere operata la detrazione anche per i premi pagati per i familiari a carico. A questo quesito Minfinanze ha risposto che in base al comma 2 dell’art.15, T.u. 917/86, è possibile operare la detrazione
anche nell’ipotesi in cui i premi siano stati pagati nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Dopo aver precisato che con la cm n. 95/E del 12/5/2000 è stato chiarito che la detrazione spetta anche qualora il contribuente (contraente) stipuli e versi i premi relativi a un’assicurazione vita per il figlio minorenne (assicurato e beneficiario) in quanto ricorre il presupposto dell’onere sostenuto nell’interesse del familiare a carico; lo stesso Minfinanze ha concluso, però, che, fuori dall’ipotesi di contratto stipulato nell’interesse del familiare a carico, è necessario ai fini della detraibilità del premio assicurativo che il soggetto contraente e assicurato coincidano.
(5) Recente interpretazione resa nella circolare n. 15 del 2005. Secondo l’amministrazione finanziaria, il diritto alla detrazione spetta al contribuente
esclusivamente nelle ipotesi in cui è egli
stesso a stipulare un contratto, anche se poi figuri come assicurato un familiare a suo carico, ma non nella circostanza in cui è il familiare a carico (per esempio la moglie) a stipulare il contratto direttamente.
In questa evenienza, dunque, l’Agenzia delle
entrate nega il diritto alla detrazione, che di fatto è perso sia dal contribuente che dal suo familiare fiscalmente a carico il quale, non avendo mai reddito imponibile in virtù della no tax area, non avrà mai imposta lorda entro la quale detrarre.
Tale interpretazione è meritevole di approfondimento e suscita perplessità. In effetti, nell’ambito dell’articolo 15 del Tuir è il comma 2 ad individuare quali sono gli oneri a fronte dei quali è ammessa
la detrazione del contribuente se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Nello specifico, ciò accade non solo per le spese di assicurazione,
ma anche per le spese mediche e le spese di
istruzione.
In pratica, mediante il citato comma 2 il legislatore ha individuato particolari tipologie di oneri la cui rilevanza sociale è meritevole di tutela se sostenuti in riferimento all’intero nucleo familiare,
proprio nella convinzione che trattasi di spese «basilari » e che giocoforza devono sostenersi anche per i soggetti fiscalmente a carico i quali, di fatto, non possono autonomamente provvedervi.
Ed in tale direzione, a più riprese, si è espressa anche l’amministrazione finanziaria riconoscendo,
per esempio, la detrazione per le spese mediche direttamente intestate ai familiari, a condizione che in calce alla fattura fosse annotato il nome di chi
sostenesse la spesa, oppure ammettendo la detrazione delle tasse universitarie pagate dai figli, laddove di fatto i bollettini di versamento sono intestati direttamente ai figli stessi.
Alla luce di ciò emerge chiaramente la differente posizione assunta ora dall’Agenzia delle entrate.
Solo nel caso dei contratti di ssicurazione si ritiene indispensabile che il contraente della polizza sia il contribuente che intende fruire della detrazione, quasi a significare che in presenza di familiari a carico contraenti non è certo chi possa aver sostenuto l’onere. Tale posizione, dunque, sarà oggetto di diverse perplessità, soprattutto se si considerano il dettato della norma e l’intenzione del legislatore, chiaramente nella direzione di riconoscere il beneficio se gli oneri ricadono sul «bilancio» familiare, nonché una precedente interpretazione ministeriale resa nella circolare n. 95 del 2000.
In tale contesto, infatti, l’Agenzia delle entrate si è espressa su uno specifico quesito nel quale si chiedeva se contraente e assicurato dovessero essere la stessa persona, anche nel caso di familiare a carico, dal momento che l’assicurazione non accetta come contraente il figlio minore. In pratica, poiché nel caso di figlio minore non è possibile intestare
direttamente la polizza a tale soggetto e dunque ai fini della detrazione verrebbe a mancare il requisito dell’identità tra contraente e assicurato (da cui si deriva che in tutti gli altri casi dei familiari a
carico non si è mai posto il problema di chi fosse il contraente), si è chiesto se la detrazione potesse essere riconosciuta, ottenendo dall’amministrazione risposta affermativa."
via ai contenziosi
ciao