AMBRA1982, la normativa che regola la materia è regionale per cui ti consiglio di verificare nel sito della tua regione nonché al Comune. In alcuni casi vengono regolate anche le attività degli " hobbisti " cioè di coloro che vendono in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 250,00 (senza alcuna autorizzazione). Nel caso dell'artigiano soggetto passivo IVA, invece, gli oggetti in ceramica potrebbero essere venduti solo nel laboratorio dove si realizzano (dove ha sede l'azienda) o in altro locale idoneo dichiarato (unità locale) attiguo alla" zona di vendita"; per poter vendere in occasione di sagre e feste organizzate in luoghi diversi, gli stessi oggetti dovrebbero essere realizzati sul posto. Per la vendita ambulante (in forma itinerante o in spazi assegnati) sarà necessaria l'autorizzazione commerciale.