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Agevolazioni acquisto prima casa all'asta e mancato cambio di residenza...

degaudio

Utente
Salve,
dopo estenuanti ricerche online e domande a commercialisti e notai, ancora non trovo una risposta per il mio problema riguardante l'agevolazione prima casa.
In sintesi gli avvenimenti:

  • Ho comprato all'asta un appartamento usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto prima casa. Il decreto di trasferimento del giudice (equivalente del rogito) reca come data fine ottobre 2011.
  • Come prevede la legge, per usufruire delle agevolazioni, avrei dovuto spostare la residenza entro 18 mesi (aprile 2013) ma ciò non è avvenuto per due motivi: l'appartamento è ancora in fase di ristrutturazione (quando si compra all'asta l'immobile viene consegnato completamento vuoto) e quindi inabitabile; durante il periodo invernale (da fine novembre a fine aprile) mi trovo fuori provincia per motivi di lavoro e di conseguenza non ho fatto in tempo a finire la ristrutturazione e l'appartamento si trova ancora allo stato grezzo senza rivestimenti.
  • Durante l'estate 2012 ho fatto richiesta informale (niente di scritto) al comune per avere la residenza ma il comune l'ha rifiutata dicendomi che l'appartamento doveva essere abitabile ma ciò non era possibile per via della ristrutturazione in corso.
  • Qualche settimana fa (inizio maggio 2013), sono stato costretto per motivi familiari a cedere tramite donazione, questo appartamento ad un mio familiare e nel frattempo mi sono impegnato ad acquistarne un altro in differente comune. Al momento del rogito (non ancora avvenuto), farò richiesta per l'agevolazione prima casa dove trasferirò la residenza.
Visti i fatti fin qui avvenuti (acquisto prima casa all'asta, mancato trasferimento della residenza e successiva donazione a cui farà seguito un nuovo acquisto), mi trovo ora in una situazione decisamente critica.
Vorrei far notare che per l'acquisto di immobili all'asta, l'iva si paga non sul valore catastale ma bensì sul valore reale di acquisto, di conseguenza, il rischio è di dover pagare al fisco una grossa differenza nel caso perdessi il diritto all'agevolazione.

Le mie domande a riguardo sono:

  • Rischio che l'agenzia delle entrate mi chieda di pagare la differenza dell'iva risparmiata tramite agevolazione prima casa? (soldi che al momento non ho disponibili).
  • Secondo voi è possibile trattare con l'agenzia delle entrate per risolvere la questione nel miglior modo possibile?
  • Potrebbe bastare una dichiarazione del comune dove si attesta che ho chiesto la residenza ma non me l'hanno potuta dare in quanto l'appartamento non era abitabile per via della ristrutturazione?
  • Non basta che l'appartamento sia stato ceduto per l'acquisto di un altro dove andrò effettivamente ad abitare e trasferirò la residenza?
  • Come posso fare? Non so proprio dove sbattere la testa e nessuno riesce a darmi risposte soddisfacenti...
vi prego aiutatemi, sono disperato...
 
ritengo che vi siano gli estremi documentati di causa di forza maggiore che dovrebbero non far perdere il diritto dell'agevolazione.
Sarebbe utile produrre all'agenzia delle entrate un interpello illustrando e documentando tutti i motivi che hai ora descritto.
ciao
 

degaudio

Utente
grazie a entrambi per la risposta,
devo precisare che i 18 mesi sono scaduti a fine aprile 2013 e che non ho possibilità di avere la residenza in quel comune se non nella casa in ristrutturazione che però è appunto ancora in ristrutturazione e quindi non abitabile.
Secondo voi il fatto che la casa sia statao consegnata completamente vuota priva anche dei rivestimenti e che durante l'anno per 5 mesi sono fuori provincia per lavoro, possono essere considerate cause di forza maggiore?
Grazie per la vostra attenzione,
 

Rocco

Utente
Il trasferimento di residenza è requisito costitutivo del diritto all'agevolazione, per cui il mancato adempimento dell'obbligo di trasferimento fa venir meno il diritto all'agevolazione (Cass. Ord. 4321 del 2009, richiamata dall'Ade nella circolare n. 18/E del 29/05/2013).
In merito alle cause di forza maggiore, la Corte di Cassazione, con la sent. 1616/81, stabilì che ricorre il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento della obbligazione caratterizzato da: non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità, imprevedibilità dell'evento.
Pertanto bisognerebbe valutare se nel tuo caso ricorrono tali requisiti affinché si possa parlare di forza maggiore: personalmente avrei dei dubbi al riguardo, però bisogna valutare attentamente il tutto.
Saluti.
 
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