Salve a tutti, vorrei porvi un quesito.
Un contribuente che aveva i requisiti per adottare il regime forfettario già nella prima versione (ex L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015) non lo ha adottato per l'anno 2015 e nemmeno per l'anno 2016 (in vigenza delle disposizioni che lo avevano parzialmente modificato ex L. 208/2015 - Legge di stabilità 2016).
Premesso che ha dimenticato di esprimere l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva (ma la cosa sarebbe secondaria, stante la "regola" del comportamento concludente e fatta salva la necessità di presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso), ha in ogni caso applicato le usuali norme di determinazione del reddito e di assolvimento dell'Iva, derogando al regime forfettario, quale nuovo regime naturale, in presenza delle condizioni prescritte, e tale deroga corrisponde di fatto all'esercizio di un opzione con durata minima di tre anni.
Tuttavia ho letto ben tre risposte a quesiti della stampa specializzata in cui, senza meglio precisare, si sostiene la possibilità di adottare liberamente, senza alcun vincolo, il regime forfettario nel 2017 (essendo naturalmente in possesso dei requisiti prescritti), pur non avendolo fatto nel 2015 e 2016.
La cosa mi rende perplesso.
Vero è che la Circolare n. 10/E del 04.04.2016 spiegava come possibile l'adozione del "nuovo" regime forfettario ex L. 208/15 anche per chi non aveva adottato il "vecchio" regime forfettario ex L. 190/14, argomentando che l’articolo 3 del DPR n. 442 del 1997 dispone che l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, ma tuttavia l’articolo 1 del citato decreto, consente “la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”
In questo caso, possiamo a ragione sostenere che abbiamo"la modifica" dell'applicazione, a partire dal 2017, del regime di cassa per le contabilità semplificate. Tuttavia, un pronunciamento in materia, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe auspicabile.
Cosa ne pensate ?
Un contribuente che aveva i requisiti per adottare il regime forfettario già nella prima versione (ex L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015) non lo ha adottato per l'anno 2015 e nemmeno per l'anno 2016 (in vigenza delle disposizioni che lo avevano parzialmente modificato ex L. 208/2015 - Legge di stabilità 2016).
Premesso che ha dimenticato di esprimere l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva (ma la cosa sarebbe secondaria, stante la "regola" del comportamento concludente e fatta salva la necessità di presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso), ha in ogni caso applicato le usuali norme di determinazione del reddito e di assolvimento dell'Iva, derogando al regime forfettario, quale nuovo regime naturale, in presenza delle condizioni prescritte, e tale deroga corrisponde di fatto all'esercizio di un opzione con durata minima di tre anni.
Tuttavia ho letto ben tre risposte a quesiti della stampa specializzata in cui, senza meglio precisare, si sostiene la possibilità di adottare liberamente, senza alcun vincolo, il regime forfettario nel 2017 (essendo naturalmente in possesso dei requisiti prescritti), pur non avendolo fatto nel 2015 e 2016.
La cosa mi rende perplesso.
Vero è che la Circolare n. 10/E del 04.04.2016 spiegava come possibile l'adozione del "nuovo" regime forfettario ex L. 208/15 anche per chi non aveva adottato il "vecchio" regime forfettario ex L. 190/14, argomentando che l’articolo 3 del DPR n. 442 del 1997 dispone che l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, ma tuttavia l’articolo 1 del citato decreto, consente “la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”
In questo caso, possiamo a ragione sostenere che abbiamo"la modifica" dell'applicazione, a partire dal 2017, del regime di cassa per le contabilità semplificate. Tuttavia, un pronunciamento in materia, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe auspicabile.
Cosa ne pensate ?