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Acquisto da san marino

M

Monica

Ospite
Buongiorno a tutti,

nello scorso mese abbiamo acquistato della merce da San Marino. Una volta ricevuta la fattura originale vistata dall'ufficio tributario di San Marino, cosa devo fare?

Grazie
Saluti

[%sig%]
 
R

Rosa

Ospite
se nella fattura è indicata l'iva, l'operatore italiano annota la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese nel registro acquisti e opera la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa ai sensi dell'art.19.
se non è indicata l'iva in fattura dall'operatore sammarinese, l'operatore italiano ricorre alla procedura dell'art.17 (autofattura)calcolando l'imposta e annotando la fattura nei registri delle fatture emesse.
 
A

Alan

Ospite
se non è indicata l'iva in fattura dall'operatore sammarinese, l'operatore italiano ricorre alla procedura dell'art.17 (autofattura)calcolando l'imposta e annotando la fattura nei registri delle fatture emesse ed entro cionque giorni dall'annotazione dell'autofattura ne da comunicazione all'Agenzia delle Entrate
 
R

Rosa

Ospite
se non sono stata chiara nel secondo caso si registra la fattura acquisti calcolando l'iva e si fà autofattura con iva.per cui l'iva diviene neutrale perchè registrata sia negli acquisti che nelle vendite.
 
A

Alan

Ospite
PRIMA PROCEDURA – CON ADDEBITO DELL’IVA DA PARTE DEL CEDENTE
In tal caso l’operatore sammarinese emette la fattura, in 4 esemplari, riportante oltre alla partita IVA del cliente italiano anche l’ammontare delI’IVA dovuta. L’imposta evidenziata dovrà essere versata dal cedente sammarinese al proprio Ufficio tributario, al quale dovranno essere consegnati gli esemplari della fattura emessa.
L’Ufficio tributario sammarinese, oltre a timbrare le fatture, provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, 3 esemplari delle stesse, nonché l’importo dell’imposta dovuta. Quest’ultima deve:
• liquidare l’IVA dovuta sulla cessione;
• rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta tramite apposita bolletta;
• annotare gli estremi della predetta bolletta e dell’ammontare dell’IVA liquidata sui 3 esemplari delle fatture in suo possesso;
• restituire l’originale e un esemplare delle fatture all’Ufficio tributario sammarinese e trattenere un esemplare quale prova dell’avvenuto versamento dell’IVA;
• richiedere o rimborsare all’Ufficio tributario sammarinese la maggior imposta dovuta o versata rispetto a quanto liquidato.
La fattura ricevuta dall’acquirente italiano (perforata con datario e timbrata con l’impronta a secco da parte dell’Ufficio tributario sammarinese) va annotata nel registro degli acquisti e la relativa imposta a credito può essere detratta secondo le condizioni e le limitazioni previste dal DPR n. 633/72 (artt. 19 e 19 bis-1).


SECONDA PROCEDURA – SENZA ADDEBITO DELL’IVA DA PARTE DEL CEDENTE
Seguendo tale procedura l’operatore sammarinese emette la fattura (senza evidenziare l’IVA dovuta) in 3 esemplari riportando anche il numero di partita IVA del cliente italiano.
L’acquirente italiano dovrà:
• integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta;
• emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 3, DPR n. 633/72, al fine di liquidare l’imposta (si ritiene possibile, in alternativa, fotocopiare la fattura ricevuta, integrata come sopra);
Al fine di evitare degli “inconvenienti” in sede di attribuzione del numero di protocollo nel registro delle fatture emesse si consiglia di destinare a tali operazioni uno specifico sezionale.
• annotare i due documenti rispettivamente nel registro degli acquisti e delle fatture emesse.
L’avvenuta annotazione dei predetti documenti, come disposto dall’art. 16, comma 1, lett. c), DM 23.12.93, va comunicata alla competente Agenzia delle Entrate, indicando il numero progressivo attribuito in sede di registrazione.
Il Ministero delle Finanze nella Circolare 20.4.73, n. 30 specifica che la comunicazione va effettuata entro 5 giorni dall’annotazione.
Nella citata Circolare n. 158/E, a commento dell’attività di controllo nei confronti degli operatori che effettuano scambi con la Repubblica di San Marino, non è evidenziato il termine entro il quale effettuare tale comunicazione. Tuttavia tra i principali documenti interpretativi il Ministero richiama comunque anche la citata Circolare n. 30.
 
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