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acquisto casa colonica

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Luigi

Ospite
<HTML>In data 29/01/1998 ho acquistato casa colonica, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa (imposta al 4% anziché 10%) il giorno 14/02/98 ho ottenuto la concessione per la ristrutturazione dell'immobile. Solo nel mese di novembre 2000 sono riuscito a trasferire la residenza nell’immobile acquistato previo rilascio certificato di abitabilità da parte del Comune. Oggi mi arriva la sanzione da parte dell'ufficio registro con la motivazione "revoca agevolazioni fiscali relative all'acquisto di unità immobiliari non di lusso per non aver trasferito la residenza entro un anno dall'acquisto" Come potevo io trasferire la residenza se il Comune non mi rilasciava l'abitabilità dell'immobile? Cosa posso fare?</HTML>
 
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Alberto Moraglia

Ospite
<HTML>Dal maggio 1993 non è più necessario adibire l’immobile - acquisto con i benefici “prima casa” – a propria abitazione principale, bensì è necessario stabilirvi la propria “residenza.” Dal 1994 è richiesto che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la sua residenza entro un anno dall’acquisto.
In quest’ultimo caso, l’acquirente deve dichiarare nel rogito d’acquisto, a pena di decadenza, di voler stabilire la propria residenza in detto comune.
Se l’immobile è comunque ubicato nel comune ove Ella aveva la sua residenza, la circostanza agevolativa si era già perfezionata; in caso contrario, potrebbe sostenersi – seguendo una certa – non infondata - dottrina, che il requisito della “dichiarazione d’intenti” sia stato rispettato e che la causa di forza maggiore soccorra eventuali eccezioni da parte dell’Ufficio.
Sul punto “destinazione ad abitazione principale” vi è copiosa giurisprudenza, essendosi succedute varie interpretazioni e sentenze; non si tratta della identica fattispecie ma la “ratio”, espressa in alcune decisioni, è quella di favorire più “l’intenzione” del contribuente che la concreta attuazione.
La fattispecie, dunque, potrebbe essere oggetto di approfondimento ed eventuale contenzioso con l’Ufficio
Resta da stabilire se vi siano ancora i tempi per impugnare l’avviso dell’ufficio (60 giorni dalla notifica) e se l’importo richiesto giustifichi l’inizio dell’iter contenzioso.</HTML>
 
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