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ACCERTAMENTO ANALITICO

Buongiorno a tutti.
un contribuente riceve un invito a comparire per un accertamento con adesione. L'Agenzia delle Entrate non riconosce quasi tutti i costi deducibili in quanto non forniti, prende per buoni i ricavi e ridetermina il reddito. Ora il contribuente si recherà presso l'Agenzia delle Entrate con tutto l'occorrente per dimostrare di aver sostenuto spese, che sono inerenti, ecc.. Nel considerare i ricavi, l'Agenzia delle Entrate ha sommato l'adeguamento allo studio di settore che aveva reso congrua la posizione del contribuente per quel periodo d'imposta. Il contribuente ha smarrito alcuni documenti di spesa e pertanto verrà liquidata una maggiore imposta. Secondo voi, nella ricostruzione dei ricavi, l'Agenzia può prendere in considerazione i ricavi non annotati per adeguamento allo studio di settore in questa fase? Secondo me è possibile formulare una proposta che consideri i soli ricavi annotati e non quelli derivanti dal semplice adeguamento, dal momento che si sta ricostruendo analiticamente il reddito effettivo realizzato dal contribuente. E' evidente che la ricostruzione che non consideri l'adeguamento non può far nascere un credito IRPEF, ma ai soli fini dell'accertamento secondo me l'adeguamento non può essere considerato. Cosa ne pensate?
 
credo che non dovrebbe essere considerato, anche se avendolo dichiarato vi siano forti dubbi
occorrerebbe approfondire e richiederlo in sede di contradditorio
ciao
Credo che non debba essere considerato senza, comunque, variare i saldi della dichiarazione, altrimenti accertano la presenza di elementi positivi non annotati dopo che questi hanno inciso sulla determinazione del saldo della dichiarazione. Sarebbe come pagare due volte su soldi non incassati. Il problema è che non riesco a trovare un documento di prassi.
Grazie per il parere
 

Rocco

Utente
L'accertamento in questione (art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/73 pare di capire) muove pur sempre dal controllo degli elementi indicati in dichiarazione e, se quest'ultima contiene i ricavi da adeguamento allo studi di settore di riferimento, è chiaro che l'ufficio non te li andrà a toccare né tantomeno potrebbe. L' "oggetto" dell'attività accertativa de qua, infatti, è giungere a determinare, anche attraverso presunzioni, l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate. I ricavi da adeguamento, al contrario, sono attività dichiarate!!
Aggiungo infine che l'adeguamento agli studi di settore in quanto atto di esercizio di una opzione ex lege costituisce espressione di una volontà negoziale da parte del contribuente (Cass. 14550/2018).
Saluti.
 
Amici, ho trovato la quadra. Circolare n. 20/2014 che cita "Tanto premesso, con specifico riferimento al caso del contribuente che si sia adeguato alle risultanze degli studi di settore, l’Ufficio, nel rettificare la dichiarazione presentata, dovrà tenere conto di tale adeguamento dei ricavi o compensi effettuato sulla base delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore. Quindi, in fase di controllo, i ricavi o compensi accertati andranno confrontati con la somma dei ricavi e compensi contabilizzati e dichiarati e di quelli da adeguamento alle risultanze degli studi di settore e il recupero avverrà solo per la differenza tra tali importi. " Dopo tutto, il contribuente ha considerato i maggiori ricavi nella dichiarazione e questi hanno influito sul saldo a credito o debito. Una volta che l'ufficio accerta maggiori ricavi o minori costi, l'adeguamento deve andare a favore del contribuente altrimenti si realizza una doppia imposizione. D'altra parte, conviene adeguarsi se poi i soldi li perdi? Se non siete d'accordo o sapete che la circolare è stata "superata" da qualcos'altro fatemelo sapere. Grazie a tutti.
 
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