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reverse charge

buongiorno ..
molto spesso capita di registrare la fatture soggette a reverse charge in ritardo.
Di fatto per tali va fatto un giroconto a pareggio dell iva nel registro delle vendita e pertanto , se registrate in ritardo, nel registro delle vendite non vi è una numerazione cronologica temporale consecutiva..
voi come vi comportate? calcolate un ravvedimento ? di fatto sono fatture di vendita registrate in ritardo.
ringrazio
 

Rocco

Utente
La fattura soggetta a RC è una fattura di acquisto e i termini di registrazione a cui fare riferimento sono quelli relativi alle fatture di acquisto.
Saluti.
 
buongiorno ..
molto spesso capita di registrare la fatture soggette a reverse charge in ritardo.
Di fatto per tali va fatto un giroconto a pareggio dell iva nel registro delle vendita e pertanto , se registrate in ritardo, nel registro delle vendite non vi è una numerazione cronologica temporale consecutiva..
voi come vi comportate? calcolate un ravvedimento ? di fatto sono fatture di vendita registrate in ritardo.
ringrazio
Buongiorno Michele2000: come ti suggerisce Rocco (che saluto) io registro la fattura di acquisto integrando l'imponibile con l'iva - quindi faccio una fotocopia del documento e lo inserisco nel contenitore vendite con la numerazione a parte /RC; il giroconto iva lo fa il software automaticamente ma (si può fare manualmente) è solo una registrazione contabile di neutralizzazione iva (la vendita è fittizia). Quindi io mi pongo il problema del rispetto della numerazione... della serie /RC - in quella serie deve esserci esatta cronologia, non deve esserci rispetto alla numerazione delle fatture di vendita reali.
Quindi ho circa 1000 fatture di vendita reali con cronologia ininterrotta - ho circa 10 fatture con serie /RC anch'esse cronologicamente consecutive l'una dopo l'altra.
Ciao - Gianni
 
Buonasera
il ritardo della registrazione della fattura di acquisto ahimè porta con sé il ritardo della registrazione di neutralizzazione che ha il compito di restituire l'iva portata in detrazione. Dunque occorre ravvedimento.
Questa è la teoria ovviamente!!!!
Cordiali saluti
 
non credo che nella fattispecie proposta sia necessario un ravvedimento operoso neppure in teoria
in pratica ritengo sia sufficiente dimostrare di aver ricevuto la fattura acquisto nella data di registrazione
ciao
 
Buonasera
il ritardo della registrazione della fattura di acquisto ahimè porta con sé il ritardo della registrazione di neutralizzazione che ha il compito di restituire l'iva portata in detrazione. Dunque occorre ravvedimento.
Questa è la teoria ovviamente!!!!
Cordiali saluti
Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti - non sono d'accordo su quanto da te riportato, faccio un esempio per spiegarmi meglio:

data fattura acquisto 31/03
data registrazione fattura acquisto 30/04

In data 30/04 io registro la fattura (in ritardo di un mese), integrando l'imponibile e, IN PARI DATA, effettuo la registrazione di sterilizzazione dell'iva; così facendo, pur registrando il documento nel mese successivo, non ho detratto a marzo e sterilizzato ad aprile... il procedimento di registrazione di una fattura in reverse charge è oramai consolidato da diversi anni, salvo un comportamento doloso del contribuente (possibile sia chiaro) il ritardo nella registrazione non comporta a mio avviso nessuna infrazione fiscale, né teorica né pratica.
Nel post iniziale, l'utente si poneva il problema della numerazione/datazione delle fatture di vendita: emettendo una fattura fittizia con data pari alla fattura di acquisto (nel mio esempio 31/03) si trova ad avere una numerazione di fattura successiva con data antecedente... problema che io consiglio di risolvere con una numerazione a parte, tutto qua.
Questo a mio discutibile parere.
Buon lavoro - Gianni
 
Buongiorno Gianni
purtroppo ho vissuto un caso e il concetto è che il diritto alla detrazione percorre una strada mentre quello del "debito" ne fa un altro.
Quest'ultimo comanda e non ne sono uscito
Ho chiesto anche autorevoli pareri e mi hanno confermato la tesi
Poi ovvio è mio personale e certamente discutibile, dunque se posso avere materiale a sostegno sarà ben accetto
 

Rocco

Utente
Sono d'accordo con Stefano Gobbi.
La norma (art. 47 del DL 331/1993) dà precedenza alla registrazione nel registro vendite, che deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, e con riferimento al mese precedente.
Saluti.
 
quindi per non incorrere nella problematica sollevata è sufficiente che non si evinca il ritardo della registrazione della fattura d'acquisto, indicando la sua data di ricevimento prossima alla data di registrazione
saluti
 
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